Come spiega il Tar: La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali le sono state revocate le autorizzazioni per la gestione di ricevitoria del lotto e per rivendita speciale
Come spiega il Tar: La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali le sono state revocate le autorizzazioni per la gestione di ricevitoria del lotto e per rivendita speciale tabacchi. Deduce la ricorrente di essere stata vittima di un raggiro da parte di un cliente il quale avrebbe effettuato una giocata dell’importo di € 45.000,00, senza versare la somma dovuta, rendendosi successivamente irreperibile. Per tale ragione non sarebbe stata in grado di provvedere al versamento delle somme dovute per la settimana contabile compresa tra il 15.2.2012 e il 21.2.2012; l’amministrazione ha proceduto quindi ad intimarle il versamento e a recapitarle una ingiunzione di pagamento. Successivamente veniva avviato nei suoi confronti procedimento di revoca della concessione gioco del lotto, procedimento che si concludeva con il provvedimento impugnato.
Per il Tribunale: “Deve premettersi, in fatto, che la ricorrente asserisce di essere stata vittima di un raggiro di cui, tuttavia, non vi è in atti alcuna prova o documentazione; la parte non ha infatti prodotto alcuna denuncia-querela né qualsivoglia documento da cui risulti che la stessa è effettivamente stata vittima di un raggiro.
Si è quindi realizzata pienamente la fattispecie tipizzata dalla concessione, come detto di per sé non incompatibile con l’insieme della disciplina legale, in forza di una clausola espressamente invocata nel provvedimento impugnato; non si vede quindi quale ulteriore motivazione fosse necessaria, posto che la clausola convenzionale è esplicita e perfettamente aderente alla fattispecie e posto che, neppure nel presente giudizio, vi è alcun elemento a prova delle presunte giustificazioni addotte per la condotta tenuta. Il ricorso deve quindi essere respinto”.
PressGiochi
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