“Il poliambulatorio privato non può farsi rientrare tra i luoghi sensibili di cui all’art. 5, e specificamente all’interno della categoria di cui alla lettera e) “ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali
“Il poliambulatorio privato non può farsi rientrare tra i luoghi sensibili di cui all’art. 5, e specificamente all’interno della categoria di cui alla lettera e) “ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”. il Comune propone, al riguardo, una interpretazione estensiva della norma regionale sul presupposto che essa farebbe riferimento a tutte le “strutture sanitarie”, e quindi sia a quelle pubbliche che a quelle private; va tuttavia osservato che la legge regionale non parla di “strutture sanitarie”; se l’avesse fatto, non sorgerebbe alcuna perplessità nell’includere anche i poliambulatori privati, in quanto “strutture sanitarie”, tra i luoghi sensibili tutelati dalla norma; la norma regionale parla invece, specificamente, di “ospedali” e di “strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”, e i poliambulatori privati non rientrano in nessuna delle due categorie.
E’ quanto spiega il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte accogliendo il ricorso di un bar di Villanova Mondovì contro la decisione del Comune di rimozione degli apparecchi da gioco in quanto situati ad una distanza inferiore dei 500 metri da un poliambulatorio privato.
“Nel caso di specie la giunta comunale di Villanova di Mondovì, – la cui delibera è stata ritenuta illegittima dal collegio – nell’esercizio dei poteri di cui al comma 2 del citato articolo 5, ha adottato la deliberazione n. 43 del 14 marzo 2019 con cui ha individuato come “luoghi sensibili” ai fini dell’applicazione del distanziometro regionale (che nello specifico è di 500 mt, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti) il poliambulatorio privato ubicato nell’edificio di via Forzani n. 2 nonché un tratto specificamente individuato dell’asse viario denominato via Mondovì o S.P. n. 5; e dal momento che, secondo l’amministrazione, il Bar Terranova sarebbe ubicato a distanza inferiore a 500 mt rispetto al predetto poliambulatorio e insisterebbe sul predetto asse viario, esso dovrebbe provvedere a disattivare e rimuovere tutti gli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo in esso attualmente installati”.
“Va ribadito che l’elencazione dei luoghi sensibili contenuta nell’art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2016 ha carattere tassativo, perché rappresenta un punto di compromesso tra due interessi confliggenti di rango costituzionale, il diritto alla salute da un lato e la libertà di iniziativa economica dall’altro, di modo che non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche; se il legislatore regionale avesse voluto includere tra i luoghi sensibili tutte le “strutture sanitarie”, pubbliche e private, avrebbe dovuto prevederlo, e invece non l’ha fatto; la stessa circolare esplicativa della Regione del 18 gennaio 2018 (doc. 5 ricorrente) nulla dice al riguardo”.
PressGiochi
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