Il Tar Napoli lo scorso 22 marzo si è espresso in merito alla regolamentazione del comune di Napoli sulle sale giochi rispondendo ai ricorsi presentati da alcuni concessionari. “ Le
Il Tar Napoli lo scorso 22 marzo si è espresso in merito alla regolamentazione del comune di Napoli sulle sale giochi rispondendo ai ricorsi presentati da alcuni concessionari.
“ Le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco sono dirette al perseguimento di finalità prevalentemente di carattere socio-sanitario; lo Stato ha il compito di fissare i principi generali che ispirano la materia, dettati dalla riduzione e dal contrasto all’attività del gioco d’azzardo; mentre le Regioni e gli enti locali hanno il potere di disciplinarne le concrete modalità, avuto riguardo, da un lato, agli obiettivi programmati a livello nazionale, e, dall’altro, alle caratteristiche peculiari del territorio entro cui le attività del gioco sono destinate ad incidere (1).
Nel regolamentare l’attività di raccolta delle sale da gioco, l’art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale il compito di delineare gli indirizzi di carattere generale in tema di orari, sul cui tracciato il Sindaco esercita il proprio potere discrezionale teso a fissare un orario più o meno contenuto nell’ambito delle fasce orario predeterminate dal consiglio medesimo, in coerenza con l’interesse pubblico perseguito; ben può il Consiglio comunale dettare criteri rigidi e restrittivi, tanto da vincolare in misura stringente la discrezionalità devoluta al Sindaco, senza tuttavia obliterare l’esercizio del potere sindacale, che può nondimeno esercitarsi nell’ambito delle fasce orarie determinate dal regolamento comunale (2).
E’ illegittima la previsione del regolamento che introduce l’obbligo di presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per la variazione del numero e della tipologia degli apparecchi nelle sale giochi, imposto anche ad un soggetto già autorizzato, non essendo aderente al tenore dell’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la scia appare invero sovradimensionata laddove si tratti di comunicare all’amministrazione variazioni che si verificano nella conduzione dell’attività commerciale, le quali, tuttavia, non abbiano alcuna incidenza sui requisiti previsti dalle normative di legge e regolamentare per iniziare o proseguire l’attività medesima.
E’ legittimo il regolamento che richiede agli operatori economici delle sale da gioco di munirsi obbligatoriamente dell’autorizzazione comunale nei casi di trasferimento della proprietà o della gestione di azienda e/o di sub ingresso non sono confliggenti con i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità; ed infatti, la necessità di munirsi dell’autorizzazione comunale, in aggiunta a quella del questore, ex art. 88 TULPS, da richiedere per motivi legati all’ordine ed alla sicurezza pubblici, risponde alla diversa finalità di sottoporre gli operatori economici a specifici controlli in ordine ai requisiti di carattere morale di cui gli stessi devono essere in possesso; appare quindi del tutto comprensibile che, in considerazione del pericolo di infiltrazione mafiosa, nell’ambito del gioco lecito, la verifica da parte del comune non si limiti ai soli locali già in esercizio, ma si estenda anche ai requisiti soggettivi degli operatori che gestiscono o subentrano nell’attività del gioco d’azzardo.
(1) Ha chiarito il Tar che l’obiettivo può ben essere realizzato mediante l’adozione di un testo regolamentare. In Campania, il riferimento, nell’art. 1, comma 201, l. reg. n. 16 del 2014, a “previsioni urbanistico-territoriali” allude essenzialmente al carattere, al contenuto ed alle finalità delle prescrizioni e non comporta anche il rinvio al complesso iter procedimentale per la formazione o la variazione di uno strumento urbanistico.
La previsione regolamentare in questione risponde alla ben chiara finalità di realizzare un contemperamento dell’interesse privato dei titolari al mantenimento degli apparecchi da gioco leciti e quello pubblico ad un controllo continuo e periodico in un settore sensibile, per i suoi rilevanti effetti sociali e sulla salute.
Ha aggiunto il Tar che le previsioni regolamentari che estendono l’applicazione delle previsioni regolamentari sull’attività di raccolta delle sale da gioco a tutti gli operatori del settore, ivi compresi quelli già operanti, non implica una retroattività delle disposizioni, ma è piuttosto finalizzata ad escludere situazioni franche da una verifica periodica, con la sottrazione totale dei soggetti già autorizzati da ogni possibilità di controllo e verifica successiva, con inammissibile incisione sui principi di imparzialità e di par condicio tra operatori del settore. La loro efficacia anche ai soggetti già autorizzati risponde alla giustificabile esigenza di bilanciare l’interesse alla salvaguardia delle attività economiche con quella legata alla prevenzione delle ludopatie la quale rientra nell’ambito delle esigenze di tutela della salute, in linea con i principi fissati dall’art. 32 Cost..
(2) Giova richiamare Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794 secondo cui non condivisibile “la tesi che l ‘art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza della nozione di ‘pubblico esercizio’ contenuta nella disposizione, deve ritenersi che rientrino senz’altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di ‘gioco lecito’: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi.Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, come ‘pubblici esercizi’, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del gioco d’azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”.
PressGiochi
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