Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha respinto, con motivazioni simili, due ricorsi contro la Questura di Campobasso per “l’annullamento del decreto di rigetto avente ad oggetto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha respinto, con motivazioni simili, due ricorsi contro la Questura di Campobasso per “l’annullamento del decreto di rigetto avente ad oggetto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Campobasso.
Come spiega il Tar nel primo caso, il ricorrente ” i sensi e per gli effetti degli articoli11, 12, 86, 88, 92 e 131 del RD n. 773/1931, [ …] il rilascio di autorizzazionedi polizia per lo svolgimento dell’attività di intermediazione, priva di autonomia e di rischio economico, servizio internet, di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative a eventi, sportivi e non, di previsione e di abilità, mediante l’utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche, in collegamento con una la società di scommesse comunitaria, “.
In data 11.6.2013, l’Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza stante l’assenza in capo al richiedente, al momento della adozione del diniego, della titolarità di concessione rilasciata da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, propedeutica al rilascio del titolo di polizia, disponendo conseguentemente il divieto di intraprendere la relativa attività di gestione e di raccolta scommesse.
Secondo il Tribunale: “In sintesi, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla C.G.U.E., deve ritenersi conforme al diritto comunitario (artt. 43 e 49 CE), in quanto espressione di interessi imperativi generali, imporre licenze per l’esercizio dell’attività di bookmaker, previo rilascio di concessione da parte dell’A.A.M.S., escludendo il loro mutuo riconoscimento con professionisti esteri.
Le limitazioni, non solo alla libertà di stabilimento, ma altresì alla prestazione di servizi, previste nel nostro ordinamento nel settore in esame vanno considerate lecite, ex artt. 43, 45, 46 e 49 CE, perché finalizzate ad interessi imperativi generali (cfr. sentenza del 24.1.2013, Stanleybet International e a., C-186/11 e C-209/11), quali la lotta alla criminalità, purché soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (cfr., in tal senso, le citate sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63).
Esse costituiscono un mezzo per prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti e per contrastare la ludopatia.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le incertezze circa la compatibilità della normativa nazionale con il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ancora sussistenti alla data di presentazione del ricorso, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
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