Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi legata al concessionario Codere Network contro il provvedimento del Direttore del settore commercio del
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato da una sala giochi legata al concessionario Codere Network contro il provvedimento del Direttore del settore commercio del Comune di Milano con cui si è ingiunta la rimozione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito in applicazione delle legge regionale contro il gioco.
Motivo principale del contendere la data di installazione degli apparecchi che per il ricorrente, anche se per pochi giorni, era antecedente la pubblicazione sul Burl della legge regionale che modifica la n. 8 del 2013 che è intervenuta ad ampliando a tutte le nuove installazioni il divieto di gioco, e quindi legittima.
Decisiva la memoria presentata da ADM, secondo la quale “la collocazione” ed “installazione lecita” non avviene a seguito dell’autorizzazione del Questore bensì con il rilascio dell’autorizzazione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)… A questo riguardo, per collocare temporalmente la “nuova collocazione” di un apparecchio da gioco, è dunque corretto far riferimento al momento del collegamento dell’apparecchio medesimo ad un sistema di elaborazione telematico in rete. Infatti, il collegamento di un apparecchio da gioco ad un sistema di elaborazione telematico in rete è attestabile con certezza in quanto certificabile dall’ente preposto ovverosia dalla Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, mentre risulta in genere più problematico avere certezza del mero collocamento fisico di un apparecchio da gioco presso un locale.
Come ricordano i giudici “con legge regionale 6 maggio 2015, n. 11 (entrata in vigore successivamente all’emanazione dell’impugnato provvedimento) è stato introdotto, all’art. 5 della legge regionale 8/2013, il comma 1 bis, in cui si prevede che “ai fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili”.
Tale norma sembra aver contribuito a fissare la definizione di “nuova installazione”.
Può, pertanto, ritenersi accertato che il momento rilevante ai fini dell’assoggettamento alla disciplina regionale debba essere individuato nel “collegamento degli apparecchi (…) alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” in data successiva a quella di pubblicazione della sopra citata deliberazione di Giunta regionale.
Il giudice ha quindi considerato che la “certificazione, proveniente dalla società Codere Network S.p.A., concessionaria dell’Amministrazione dei monopoli per l’attivazione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, – non – potesse costituire un’idonea prova dell’allacciamento”.
Luoghi sensibili – Rigettata anche la censura relativa all’assenza di luoghi sensibili. “Alla dedotta inesistenza di luoghi sensibili nel raggio di cinquecento metri dal locale, il Collegio rileva che si tratta di un assunto infondato in quanto generico, non avendo la ricorrente allegato alcun riscontro probatorio diverso dalla mera asserzione che, secondo le evidenze di “google maps”, nella zona interessata vi sarebbe soltanto l’Istituto San Francesco, situato, peraltro, a una distanza di km. 1,6 dalla programmata attività.
Tale assunto, invece, è stato confutato dalla difesa del Comune, la quale ha allegato una planimetria dalla quale risulta che nelle vicinanze del locale vi sarebbero “10 scuole, 2 chiese, 1 oratorio e altri istituti religiosi e 12 centri di servizio sociale”.
PressGiochi
Fonte immagine: spina presa
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