23 Novembre 2024 - 23:46

TAR Lombardia respinge il ricorso di una sala giochi riguardo i limiti orari del funzionamento delle slot machine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha respinto i ricorsi di una sala giochi milanese contro il Comune di Milano in cui richiedeva l’annullamento dell’Ordinanza di sospensione

14 Maggio 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha respinto i ricorsi di una sala giochi milanese contro il Comune di Milano in cui richiedeva l’annullamento dell’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale e dell’Ordinanza Sindacale n. 63 del 15 Ottobre 2014, P.G. 625214/2014 (All.to 02), dell’Ordinanza Sindacale n. 65 del 23 Ottobre 2014,P.G. 645897/2014, (aventi per oggetto la “…disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro…) e dell’ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S. del 7 gennaio 2020, notificata il 30 gennaio 2020.

La parte ricorrente ha presentato i seguenti motivi di ricorso, come si legge:

  1. llegittimità dell’Ordinanza di sospensione notificata in data 05 Dicembre 2019 (cfr. All.to 01) e di tutti gli atti e provvedimenti in essa richiamati e qui integralmente impugnati, in particolare delle Ordinanze Sindacali del Comune di Milano n. 63 del 15 Ottobre 2014, P.G. 625214/2014 (cfr. all.to 02) e n. 65 del 23 Ottobre 2014, P.G. 645897/2014 (cfr. all.to 03). Violazione e falsa applicazione (oltre che eccesso conseguente di potere e difetto di motivazione) della Intesa Stato – Regioni – Enti Locali, sancita dalla Conferenza Unificata n. 103/U del 07 Settembre 2017 e della Circolare del Ministero dell’Interno del 06/11/2019 (cfr. all.ti 04-07), atti sopravvenuti alle Ordinanze ut supra. Eccesso di potere. Sviamento del Potere Sindacale, carenza di istruttoria, violazione del principio di “leale collaborazione” tra gli Enti Pubblici, di legalità ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione Art. 97 Cost..
  2. Circolare del Ministero dell’Interno del 06 Novembre 2019 ha evidenziato che la giurisprudenza (Sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis, n. 1460 del 05 Febbraio 2019) avrebbe riconosciuto la vincolatività dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali, e sottoscritta in data 7 settembre 2017 recante “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito”, che prevede la possibilità di imporre la chiusura degli esercizi per un massimo di sei ore giornaliere a fronte di una sospensione imposta dal Comune di Milano con le ordinanza del 2014 impugnate per non meno di sedici ore al giorno
  3. Inoltre, ha impugnato l’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. installati nell’esercizio commerciale sito in Milano, Viale Abruzzi, 83 del 30 gennaio 2020, avente per oggetto lo spegnimento degli apparecchi nei giorni 30, 31 marzo 2020 e 01 aprile 2020 per inottemperanza alle precedenti ordinanze

La difesa del Comune ha chiesto – come si legge – la reiezione del ricorso in quanto l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017 è atto non vincolante e comunque successivo all’emanazione delle ordinanze comunali che hanno stabilito gli orari, che risalgono al 2014 e sono state tutte confermate in sede giurisdizionale. Nel merito le sanzioni dello spegnimento degli apparecchi prima per due giorni e poi per tre giorni è dipeso, secondo il Comune, dall’inosservanza di precedenti diffide e provvedimenti di spegnimento.

Il TAR continua spiegando come “all’udienza del 3 marzo 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. I ricorsi sono infondati.

3.1 Dall’esame degli atti risulta che il Comune di Milano, con le ordinanze n. 63/2014 del 15.10.2014 e n. 65/2014 del 23.10.2014, P.G. 645897/2014, ha dettato la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, che il ricorrente contesta in quanto più restrittive dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 08/03/2019 n. 419) l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 7.9.2017 è irrilevante ai fini della valutazione di legittimità delle ordinanze del Sindaco di Milano nn. 63/2014 e 65/2014 che hanno fissato gli orari, poiché l’Intesa è atto successivo all’emanazione dei provvedimenti impugnati, che non potrebbero pertanto essere annullati in quanto contrastanti con la medesima. Infatti l’invalidità di regola si determina con riferimento alla disciplina giuridica in vigore al momento in cui l’atto si perfeziona. Per giurisprudenza costante, “La legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata non secondo la normativa del momento in cui esso deve essere portato ad effetto, ma secondo quella vigente al momento in cui il provvedimento medesimo viene adottato” (C.G.A., 14 maggio 1971, n. 319). Dunque, non è invocabile, per contestare l’invalidità di un provvedimento, lo jus superveniens con il quale lo stesso venga in ipotesi a contrastare (C. Stato, sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, in Cons. Stato, 1995, I, 843).

Né in senso opposto può valere la posteriorità temporale delle ordinanze in data 20 novembre 2019 ed in data 12 febbraio 2020 in quanto queste ultime sono atti attuativi delle ordinanze che hanno fissato gli orari e trovano soltanto nelle prime il fondamento della propria vigenza.  In secondo luogo la suddetta Intesa non costituisce jus superveniens. Infatti la giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 04/01/2021 n.8) ha chiarito che “La questione afferente ai rapporti tra la richiamata intesa e i provvedimenti degli amministratori locali è stata oggetto di differenti posizioni giurisprudenziali”.

 

 

 

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