18 Ottobre 2024 - 07:32

Tar Lombardia: no a limiti orari per Gratta&Vinci e 10&Lotto

Secondo il Tar, “L’interposizione di intervalli per spezzare le sessioni di gioco troppo lunghe è in effetti uno strumento più indicato per i videoterminali VLT, qualora risultassero insufficienti altre misure, come l’introduzione di formule di avvertimento sugli apparecchi e il monitoraggio dell’offerta di gioco”

14 Marzo 2022

“Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha oggi accolto il ricorso promosso dalla FIT contro il Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico adottato nel 2018 dall’Ambito Territoriale di Treviglio ed applicato in questo caso nel comune di Pontirolo Nuovo che applicava i limiti orari anche al gioco dei Gratta e vinci e del 10&Lotto nelle tabaccherie.

Per il TAR: “la più impattante tra queste misure, ossia la riduzione degli orari di gioco, non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, gli interventi limitativi devono comunque prevedere e stimare il calo di fatturato dei concessionari, e trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, le quali, a loro volta, si trasformano in minori introiti per le finanze pubbliche.

Prima di applicare una qualsiasi misura limitativa è necessario valutare se la stessa possa realmente essere utile con riguardo all’obiettivo di prevenire il gioco d’azzardo patologico, e se il risultato che ci si può ragionevolmente attendere pareggi il sacrificio imposto ai concessionari.

Non è poi stata dimostrata l’utilità delle fasce orarie come strumento regolatorio. I ricorrenti difendono la posizione dei rivenditori di generi di monopolio, che svolgono la funzione di ricevitori del Lotto senza alcuna limitazione di orario, ma dovrebbero subire la restrizione in fasce orarie per il 10 e Lotto e il Gratta e Vinci. Questa differenziazione comporta un disagio evidente- conclude il TAR -, in quanto complica l’organizzazione dell’attività, e rende disomogeneo un servizio che gli utenti percepiscono invece come unitario. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto. Nel caso del 10 e Lotto le fasce orarie avrebbero verosimilmente l’unico effetto di spostare la scelta degli utenti sul Lotto, contraddicendo il principio di neutralità inserito nel regolamento, e nel caso del Gratta e Vinci, che è a consumazione istantanea, non potrebbero comunque incidere sul principale fattore di rischio, costituito dal prolungamento delle sessioni di gioco dei singoli utenti. L’interposizione di intervalli per spezzare le sessioni di gioco troppo lunghe è in effetti uno strumento più indicato per i videoterminali VLT, qualora risultassero insufficienti altre misure, come l’introduzione di formule di avvertimento sugli apparecchi e il monitoraggio dell’offerta di gioco”.

Infine, conclude il giudice “appare al contrario sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci. Qui il regolamento si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti. Si tratta comunque di un divieto che non è idoneo a prevenire la ludopatia, in quanto non è dimostrato che gli spazi esterni creino un incentivo al gioco, e tantomeno che l’attività di gioco fuoriesca in questo modo dalla sfera di controllo del concessionario. D’altra parte, non è neppure possibile qualificare l’esposizione all’aperto di apparecchi e distributori come una forma di pubblicità, essendo solo l’estensione di uno spazio aziendale per sé già identificabile come sede di attività di gioco”.

PressGiochi

×