Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto ma devono essere annullate quelle
Rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto ma devono essere annullate quelle norme che prevedono l’introduzione di fasce orarie e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi per il 10 e Lotto e il Gratta e Vinci.
A ribadirlo, è tornato oggi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia accogliendo solo parzialmente il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai in merito al regolamento comunale adottato dal comune di Spirano.
La restrizione in fasce orarie per il 10 e Lotto e il Gratta e Vinci – spiega il Tar – comporta un disagio evidente, in quanto complica l’organizzazione dell’attività, e rende disomogeneo un servizio che gli utenti percepiscono invece come unitario. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto. Nel caso del 10 e Lotto le fasce orarie avrebbero verosimilmente l’unico effetto di spostare la scelta degli utenti sul Lotto, contraddicendo il principio di neutralità inserito nel regolamento, e nel caso del Gratta e Vinci, che è a consumazione istantanea, non potrebbero comunque incidere sul principale fattore di rischio, costituito dal prolungamento delle sessioni di gioco dei singoli utenti. L’interposizione di intervalli per spezzare le sessioni di gioco troppo lunghe è in effetti uno strumento più indicato per i videoterminali VLT, qualora risultassero insufficienti altre misure, come l’introduzione di formule di avvertimento sugli apparecchi e il monitoraggio dell’offerta di gioco.
Invece, appare sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci. Qui il Regolamento (art. 4 comma 4) si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti. Si tratta comunque di un divieto che non è idoneo a prevenire la ludopatia, in quanto non è dimostrato che gli spazi esterni creino un incentivo al gioco, e tantomeno che l’attività di gioco fuoriesca in questo modo dalla sfera di controllo del concessionario”.
PressGiochi
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