24 Novembre 2024 - 03:08

Tar Lombardia: “L’insediamento di un nuovo luogo sensibile non comporta l’applicazione dei divieti per la sala bingo”

“La presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli

16 Maggio 2022

“La presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli e dai divieti connessi alla presenza del luogo sensibile, nei limiti della posizione economica già acquisita. Più precisamente, il luogo sensibile che viene realizzato vicino alla sala giochi non comporta l’applicazione dei divieti indicati nell’art. 5 della LR 8/2013, e di conseguenza non impedirà la prosecuzione o il rinnovo delle concessioni relative agli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, né l’attivazione di nuove concessioni per apparecchi dello stesso tipo, purché l’ordine di grandezza del fatturato non si discosti da quello attuale”.

E’ quanto afferma oggi il giudice amministrativo della Lombardia chiamato ad intervenire nel ricorso promosso da una sala bingo del Comune di Bergamo che si oppone alla creazione di un luogo di culto nel proprio vicinato, entro un raggio di 500 metri.

Il Tribunale amministrativo regionale fornisce quindi un importante interpretazione nel tema al rapporto che intercorre tra un’attività legittimamente insediata (sala bingo) e la programmazione di un nuovo servizio potenzialmente confliggente (luogo sensibile).

PressGiochi

Fonte immagine: Foto HippoBingo Cesena

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