08 Settembre 2024 - 03:56

Tar Lombardia: “La riduzione degli orari di gioco non deve mai cancellare il valore economico della concessione”

La riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. Ad affermarlo il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia che ha

04 Ottobre 2021

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La riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione.

Ad affermarlo il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia che ha accolto il ricorso di un gestore di una sala giochi Vlt oltre che gestore di apparecchi da gioco slot machine contro la decisione del Comune di Fara Gera d’Adda che aveva approvato il regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico limitando il gioco alle fasce orarie dalle 12.30 alle 14.30, e dalle 23.00 alle 10.00.

Queste fasce orarie erano state ritoccate nel 2020 (fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00) per permettere al comune di adeguarsi alle indicazioni della circolare della Prefettura di Bergamo la quale suggeriva di contenere le fasce di interruzione entro il limite di 6 ore fissato dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali nell’intesa del 7 settembre 2017.

Oggi sulla questione interviene il Tar regionale affermando: “la discrezionalità nella riduzione degli orari di gioco è necessariamente limitata, in quanto incide su un servizio legittimamente offerto al pubblico sulla base di una concessione dell’ADM, integrata per le sale giochi dall’autorizzazione comunale ex art. 86 del TULPS, e per i giochi con apparecchi AWP e VLT dall’autorizzazione della Questura ex art. 110 comma 6 del TULPS. In altri termini, vi è un sistema di controlli a monte che attribuisce ai gestori dell’attività di gioco un’aspettativa tutelabile a svolgere un’attività economicamente remunerativa, e al pubblico un’aspettativa parimenti tutelabile ad accedere alle diverse tipologie di gioco con modalità non penalizzanti.

È quindi evidente che la regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco).

Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata,- aggiunge – quindi, gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari. Per questa ragione, sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni, come suggerisce anche l’art. 5 della LR 8/2013.

 

Nello specifico, non vi è nel Comune di Fara Gera d’Adda un’emergenza sanitaria, in quanto sono soltanto 6 i residenti in cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico”.

PressGiochi