La prima sezione del Tar Lombardia ha accolto questa mattina in via provvisoria la domanda cautelare di un operatore di giochi che si opponeva alla diffida emessa dal Comune di
La prima sezione del Tar Lombardia ha accolto questa mattina in via provvisoria la domanda cautelare di un operatore di giochi che si opponeva alla diffida emessa dal Comune di Milano con cui si ordina alla società ricorrente di “cessare l’attività di raccolta scommesse e di procedere alla rimozione delle nuove apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito funzionali all’attività stessa”.
Accogliendo la richiesta, il Tar Lombardia ha ricordato che il ricorso fa seguito alla sentenza n. 449 del 2015 della Sezione, con la quale è stato chiarito che l’art. 5 della L.r. n. 8 del 2013 trova applicazione esclusivamente agli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, esclusa restando la raccolta di scommesse. In base a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della L.r. 11.3.2005 resta, tuttavia, precluso che la novella disciplina possa essere adottata per le sale per la raccolta delle scommesse; che tale conclusione trova conferma nell’indirizzo adottato dalla Sezione quanto ai rapporti tra le sale addette esclusivamente alle scommesse e gli strumenti urbanistici comunali, essendo la disciplina di queste ultime riservata alla competenza concorrente di Stato e Regione”.
Il Tar ha dunque fissato la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 15 aprile prossimo.
PressGiochi
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