“Il diniego si basa essenzialmente sul rilievo che la società Ulisse GmbH non è titolare della concessione all’esercizio e alla raccolta di gioco con vincita in denaro rilasciata dallo Stato
“Il diniego si basa essenzialmente sul rilievo che la società Ulisse GmbH non è titolare della concessione all’esercizio e alla raccolta di gioco con vincita in denaro rilasciata dallo Stato italiano, che tale attività va esercitata solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione e che né il CTD, né la predetta Ulisse GmbH hanno aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, della legge 190/2014”.
Questa la decisione del Tar Lombardia nel respingere il ricorso presentato da un CTD di Bergamo contro il diniego posto dal Questore al rilascio della licenza di polizia.
Come si legge nella sentenza: “l’art. 88 del R.D. 18 giugno 2931, n. 773 (TULPS) dispone che “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
L’art. 2, comma 2 ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede che il citato art. 88 “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”…
Anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio -autorizzatorio del “doppio binario”, che richiede, per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza”.
PressGiochi
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