24 Novembre 2024 - 04:25

Tar Liguria: il distanziometro non si applica alle sale scommesse, ma il cimitero resta tra i luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto in parte il ricorso promosso da una sala scommesse contro il Comune di Chiavari per l’annullamento del provvedimento di chiusura della

25 Luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto in parte il ricorso promosso da una sala scommesse contro il Comune di Chiavari per l’annullamento del provvedimento di chiusura della sala “perchè in contrasto con la disciplina comunale vigente che impone il rispetto di un distacco fisico di almeno 300 metri da alcuni luoghi sensibili individuati dalle norme di piano”.

La prima censura contesta “la violazione dell’art. 2 della legge regione Liguria 17 del 2012 che avrebbe abilitato i comuni a disciplinare l’installazione sul territorio delle sale da gioco, che tuttavia sarebbero altra cosa rispetto alla sala scommesse, quale è appunto quella gestita dall’interessata”.

“Da ciò la fondatezza delle censure in rassegna nella parte in cui denunciano la violazione delle distanze commesse con l’installazione della sala scommesse a meno di metri trecento dal cimitero cittadino e dallo stadio, posto che la distinzione operata al riguardo dalla legge regionale 2012/17 nel senso sopra indicato non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi”.

Per il Tar: “Il primo motivo è fondato e in tali termini va accolto” e per questo la sala scommesse è stata riabilitata.

Il Tribunale però “respinge o dichiara inammissibili le altre censure”. Tra queste “si lamenta che il cimitero urbano non possa essere considerato alla stregua di un luogo sensibile”.

Il Tribunale amministrativo rileva soltanto che “la norma regionale più volte citata abilita il comune a prevedere ulteriori luoghi dai quali si devono tener distanti i luoghi più pericolosi per i ludopatici, e che la disciplina locale ha incluso tra quelli considerati anche il luogo di pubblica sepoltura, dal che l’infondatezza del motivo”.

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