Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di un gestore contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Puglia,
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di un gestore contro Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il per l’annullamento “del provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio della concessione relativa alla raccolta del gioco del lotto all’interno della rivendita del ricorrente situata a Taranto” ed in particolare “del decreto direttoriale 26 gennaio 2005 e del decreto direttoriale 29 marzo 2006, nella parte in cui non prevedono l’ampliamento della raccolta del gioco del lotto per le rivendite speciali ubicate in strade comunali”
Per il Tar: “deve concludersi che sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione. Tenendo conto di ciò vanno interpretati e applicati i decreti direttoriali, nella parte in cui non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali, posto che il legislatore ha mostrato di non ritenere un numerus clausus quello dell’enumerazione dei luoghi ove è possibile svolgere attività del genere, allo scopo di ampliare la rete dei punti di raccolta del gioco del lotto. In considerazione delle ragioni ora esposte, il ricorso va perciò accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, stante il carattere dirimente delle doglianze che sono state ritenute fondate”.
PressGiochi
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