Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un concessionario contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’annullamento del provvedimento “con la quale l’Agenzia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di un concessionario contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’annullamento del provvedimento “con la quale l’Agenzia ha decretato la decadenza dell’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici disponendo, altresì, l’immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore Nazionale e l’escussione delle garanzie in essere sino al completo recupero delle somme dovute in ragione degli obblighi concessori”.
Come spiega il Tar : “La gestione del rapporto concessorio tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la ricorrente è stata, nel corso degli anni, particolarmente conflittuale, posto che il concedente ha ritenuto che la concessionaria non adempisse con regolarità alle obbligazioni di pagamento a suo carico previste dalla convenzione di concessione, costringendo l’Agenzia a continui solleciti ed azioni di recupero coattivo nonché, all’avvio di procedimento di decadenza”.
Per il Tribunale: “L’agenzia resistente non è stata contraddittoria ma si è limitata a prendere atto del mutare della situazione debitoria della Società ed, in particolare, dei debiti ulteriori rispetto a quelli originariamente contestati, tenendo conto della permanenza della situazione debitoria della Società nonostante il parziale pagamento effettuato, seppure in ritardo rispetto alle scadenze stabilite.
Peraltro, come espressamente illustrato nel decreto impugnato, la decadenza è stata pronunciata non soltanto per la sussistenza di una situazione debitoria rilevante ma anche perché si sono succeduti diversi comportamenti della concessionaria (inerenti la costante, reiterata e sistematica elusione degli obblighi di pagamento) violativi della convenzione e della norme che regolano il rapporto concessorio, con conseguente venir meno del rapporto fiduciario che deve connotare il vincolo concessorio.
È destituita di fondamento anche l’affermazione secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe valutato il danno arrecato allo stesso interesse erariale con la decadenza della concessione.
Sotto questo profilo, va rilevato che l’interesse erariale è soddisfatto dalla prosecuzione dell’attività di un concessionario puntuale nell’adempimento delle proprie obbligazioni e non dall’operato di un concessionario reiteratamete inadempiente.
La ricorrente è venuta meno agli obblighi posti a suo carico, costringendo l’Agenzia ad assumere iniziative tese al recupero di quanto dovuto e non versato.
Si tratta di un comportamento non conforme agli obblighi assunti dal concessionario di Stato, il quale risulta aver reiterato nel tempo comportamenti del genere.
Pertanto, l’Agenzia ha correttamente ritenuto sussistenti motivi di interesse pubblico da porre a base del provvedimento di decadenza della concessione e dell’atto integrativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto”.
PressGiochi
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