“A tutela della salute pubblica, il principio di precauzione, in ossequio al quale l’individuazione delle attività economiche oggetto di sospensione totale – comunque per un periodo di tempo limitato –
“A tutela della salute pubblica, il principio di precauzione, in ossequio al quale l’individuazione delle attività economiche oggetto di sospensione totale – comunque per un periodo di tempo limitato – può ragionevolmente fondarsi, oltre che sulla possibilità di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza e sulla opportunità di trattare in modo uguale situazioni identiche, anche sulla capacità delle attività economiche di soddisfare fabbisogni primari degli utenti, risultando così recessivo l’interesse, di natura prettamente economica, dei titolari di quelle attività che, come le sale giochi e scommesse, oggettivamente non sono dirette a soddisfare un fabbisogno primario dell’individuo”.
Con queste parole il Collegio del Tar Lazio ha respinto i ricorsi presentati dagli operatori del settore giochi contro il Dpcm del Premier Conte che aveva stabilito la chiusura delle attività fino al prossimo 3 dicembre.
“Il provvedimento , del Presidente del Consiglio dei Ministri (NDR), appare precisamente ispirato dall’intendimento di garantire il necessario distanziamento sociale con sacrificio di alcune attività economiche individuate, non tanto sulla base di un giudizio di intrinseca non meritevolezza degli interessi da esse perseguiti, quanto piuttosto in considerazione del fatto che non sono idonee a fornire agli utenti beni e/o servizi di oggettiva, primaria, importanza”.
PressGiochi
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