Il Collegio ritiene che la proporzionalità e la progressività del contributo sono garantite dal fatto che l’importo da versare è parametrato all’ammontare della raccolta con la conseguenza che si verserà
Il Collegio ritiene che la proporzionalità e la progressività del contributo sono garantite dal fatto che l’importo da versare è parametrato all’ammontare della raccolta con la conseguenza che si verserà una somma maggiore nei mesi in cui la raccolta è più elevata e una somma minore nei mesi in cui la raccolta sarà più bassa. Non è stato né argomentato né dimostrato in che misura la dedotta stagionalità degli eventi possa incidere in concreto sulla proporzionalità del prelievo, le ricorrenti si limitano, infatti, ad affermarlo.
Così il Tar del Lazio interviene oggi respingendo il ricorso nel quale i titolari di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche chiedevano di non applicare la tassa dello 0,5% voluta dal Decreto Rilancio per finanziare il Fondo Salva sport alle scommesse ippiche.
Di seguita la sentenza integrale:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio le ricorrenti, nella loro qualità di titolari di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche, hanno articolato diverse e concorrenti censure avverso la determinazione direttoriale del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 307276/RU del giorno 8 settembre 2020, con la quale sono state stabilite le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse, di cui all’art. 217, co. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ed avverso il decreto adottato di concerto dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport e dal Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 maggio 2020 di individuazione dei criteri di gestione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
2. Successivamente, con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno impugnato altresì la Circolare n. 12/2021, prot. 77485/RU del 12 marzo 2021, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di fornire “informazioni necessarie” in ordine alle modalità di calcolo e di applicazione della quota dello 0,5 per cento del totale della raccolta sulle scommesse di cui all’art. 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base della determinazione direttoriale n. 30 7276/RU del 8 settembre 2020.
3. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti impugnano la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. n. 307276/RU del 8 settembre 2020 nella parte in cui questa ha inserito i “concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento” tra le scommesse su cui dovrà essere calcolata l’aliquota dello 0,5 per cento destinata al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.
4. Le ricorrenti deducono, inoltre, che ove si ritenesse che il provvedimento abbia fatto corretta applicazione dell’art. 217, d.l. n. 34/2020, quest’ultimo sarebbe affetto da illegittimità costituzionale e contrarietà con il diritto europeo.
5. Si rileva in via preliminare che la Sezione si è già pronunciata sulle questioni giuridiche oggetto del ricorso con le sentenze n. 4591 del 19 aprile 2021 e 4807 del 26 aprile 2021, e non ritiene che siano emersi nell’ambito del presente giudizio elementi di novità tali da condurre ad una revisione dell’orientamento espresso nelle suddette pronunce.
6. Al fine di sostenere il comparto sportivo italiano danneggiato dalla situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID 19, il d. lg. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”. In particolare, l’art. 217 ha previsto che “1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti”.
7. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale prelievo forzoso non potrebbe applicarsi alle scommesse ippiche in ragione della non sovrapponibilità di queste agli eventi sportivi. Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe in aperto contrasto con la legge istitutiva del fondo medesimo, in quanto andrebbe illegittimamente ad ampliare le fonti di prelievo, quando avrebbe dovuto limitarsi ad estrinsecare il metodo di calcolo. Ne deriverebbe una incompetenza assoluta dell’Agenzia che con le statuizioni impugnate avrebbe travalicato i limiti dei poteri ad essa conferiti.
8. Le ricorrenti deducono che “scommessa ippica” e “scommessa sportiva” sono per tabulas fattispecie differenti per genesi e normativa. Hanno entrambe lo scopo in parte qua, di sostenere due mondi, quella ippica la cd. filiera ippica italiana (che fa capo al MIPAAF), quella sportiva il mondo dello sport tout court (che fa capo al CONI – Ministero dello Sport).
9. Il Legislatore, conoscendone la distinzione, avrebbe previsto il prelievo unicamente sulla scommessa sportiva per finanziare la norma istitutiva del fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. L’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, contra legem, avrebbe inserito anche la scommessa ippica nella modalità di calcolo del prelievo così creando un vero e proprio corto circuito in quanto nessuna delle aziende della filiera ippica potrà attingere al fondo pur contribuendo allo stesso.
10. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestando la fondatezza del ricorso.
11. Si costituiva in giudizio, altresì, il Coni che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in qualità di controinteressato.
12. All’udienza del 20 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.
13. Per quanto di interesse in questa sede, l’articolo 217 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha imposto un prelievo di “una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali”. L’ampiezza della formulazione della norma consente di assoggettare al prelievo straordinario introdotto la raccolta di scommesse relativa a qualsiasi tipologia di evento sportivo non permettendo di escludere le scommesse ippiche che, per quanto soggette con riguardo a determinati profili ad una regolazione differenziata rispetto alle scommesse sportive tout court, rientrano a pieno titolo nel comparto delle scommesse sportive.
14. D’altro canto, la stessa Relazione Illustrativa al suddetto articolo rileva che: “Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta”. E’, pertanto, evidente che non avendo operato una espressa esclusione delle scommesse ippiche nella formulazione della norma, queste ultime sono state ritenute assoggettate al prelievo al pari di tutte le altre tipologie di scommesse afferenti al comparto delle scommesse sportive.
15. L’esame della Relazione illustrativa all’articolo 217 del Decreto Rilancio, che riassume la tassazione cui sono soggette le diverse tipologie di giochi pubblici e i relativi concessionari, mostra che il Legislatore aveva ben chiara la distinzione evidenziata dalle ricorrenti tra le scommesse sportive tout court e le scommesse ippiche pur ritenendole appartenenti al medesimo comparto, ragion per cui laddove avesse inteso escluderle dal prelievo straordinario introdotto, lo avrebbe espressamente previsto.
16. In un’ottica di interpretazione sistematica della disposizione oggetto del presente giudizio, si rileva che il D.M. Finanze 1 marzo 2006, n. 111 – che reca “norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della L. 30 dicembre 2004, n. 311” – ha ritenuto necessario – volendo disciplinare le sole scommesse sportive diverse da quelle ippiche – esplicitare quella esclusione, che altrimenti non sarebbe stata intelligibile.
17. Nella fattispecie, il Legislatore parla di “eventi sportivi di ogni genere”, l’espressione “di ogni genere” non può che esser stata usata in senso inclusivo di ogni sport, compresa l’ippica: se il Legislatore avesse voluto escluderla lo avrebbe esplicitamente previsto, come fa il citato D.M. Finanze 1 marso 2006, n.111, o quanto meno avrebbe evitato di usare l’espressione “di ogni genere”.
18. D’altro canto, la natura straordinaria del prelievo connessa all’emergenza sanitaria, la sua entità e la durata limitata nel tempo dello stesso, non appaiono in grado di incidere negativamente sul sostentamento della filiera ippica né di stravolgere la stessa anche se le realtà associative facenti capo al settore ippico non beneficiano del fondo in quanto il prelievo in questione non si presenta come una misura strutturale destinata a durare nel tempo.
19. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure svolte dalle ricorrentei nei confronti dell’atto impugnato in via principale si appalesano infondate in quanto lo stesso non ha illegittimamente ampliato le fonti del prelievo ma si è correttamente limitato a definire le modalità di calcolo dello stesso e, a tal fine, ha ritenuto necessario operare delle distinzioni tra le diverse tipologie di scommesse sportive tra le quali, come argomentato, devono ritenersi ricomprese le scommesse ippiche sia virtuali che tradizionali.
20. Anche le censure concernenti il mancato coinvolgimento del MIPAAF non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto la norma istitutiva del prelievo non ha conferito alcun potere al suddetto Ministero né ha previsto che lo stesso fosse consultato per la definizione delle modalità di calcolo dello stesso.
21. Le stesse norme citate dalle ricorrenti, d’altro canto, mostrano che le competenze del MIPAAF sono relative alla promozione della filiera ippica, alla gestione di parte delle attività connesse all’organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli e alla tutela del benessere del cavallo sportivo. I casi in cui il Ministero delle Finanze agisce di concerto con il MIPAAF sono sempre espressamente regolamentati. In particolare, l’articolo 12 del D.P.R. 169/1998 citato dalle ricorrenti non ha alcuna attinenza con la fattispecie in quanto lo stesso concerne la destinazione delle quote dei proventi derivanti dalle scommesse a specifiche finalità connesse con le esigenze della filiera. Nel caso di specie non vi erano finalità concernenti la filiera ippica da individuare in quanto la finalità del prelievo era già contenuta nella norma primaria e, in relazione alle modalità di calcolo del prelievo, il MIPAAF non poteva vantare alcuna competenza specifica.
22. Il Collegio non ritiene, inoltre, che l’articolo 217, interpretato nel senso di considerare assoggettati al prelievo introdotto anche i concessionari di scommesse ippiche, si ponga in contrasto con i principi costituzionali e comunitari invocati dalla ricorrente in quanto la norma si limita a prevedere che il prelievo debba essere effettuato sulla raccolta delle scommesse sportive di ogni genere e, come rilevato sopra, non vi è dubbio che le scommesse ippiche rientrino nel comparto delle scommesse sportive pur con le dedotte peculiarità.
23. Il versamento imposto non appare in contrasto con il “principio di proporzionalità” tenuto conto che la determinazione del contributo imposto, in misura proporzionale ai volumi di raccolta delle scommesse, determina, in caso di riduzione dei volumi di raccolta delle scommesse, una corrispondente riduzione della misura del contributo. L’onere effettivamente gravante su ciascun concessionario è, inoltre, di minima incidenza se rapportato agli incassi complessivamente introitati, né a fortiori vale a sconvolgere un equilibrio contrattuale consolidato, come sostenuto dalla ricorrente.
24. La misura in esame, inoltre, trova applicazione in misura percentuale sulle scommesse relative ad ogni evento sportivo, e, pertanto, appare rispettare il principio di non discriminazione non sfavorendo alcuna categoria di operatori del settore.
25. Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5303 del 31 agosto 2020 non rileva nel presente giudizio in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato si controverte circa la compatibilità con i principi del diritto europeo (tra cui la tutela del legittimo affidamento) di una normativa nazionale che, per sole ragioni economiche, riduce nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano. La stessa norma istitutrice del prelievo oggetto del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato precisava, infatti, che la finalità perseguita era il “concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica”.
26. Il contributo oggetto del presente giudizio, invece, è destinato a beneficio dei soggetti operanti nel settore sportivo e non è finalizzato genericamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
27. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia ritiene che gli Stati membri possano introdurre restrizioni alle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE, in particolare nel settore del gioco d’azzardo lecito, che qui rileva. Nello specifico, la Corte ha infatti rilevato, da un lato, che si tratta di materia non armonizzata, per cui nel disciplinarla gli Stati membri sono titolari di un ampio potere discrezionale per determinare il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale ritenuto più appropriato; dall’altro lato che si tratta di una materia nella quale sussistono tra gli Stati membri stessi notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale, le quali rendono probabile l’esercizio concreto di questo potere (ex multis, CGUE sez. II, 8 settembre 2016 , C- 225/15 Politanò).
28. In relazione alla portata delle restrizioni introdotte dagli Stati Membri, la Corte ha statuito che le stesse devono rimanere entro i limiti individuati dalla giurisprudenza della stessa Corte, devono cioè essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale ed essere proporzionate allo scopo da raggiungere in tal senso (sentenze 11 giugno 2015 C-98/14 Berlington Hungary, 8 settembre 2016, C 225/15 Politanò e 20 dicembre 2017 C-322/16 Global Starnet).
29. Nella fattispecie, il Collegio ritiene che i limiti individuati dalla Corte di Giustizia siano rispettati in quanto la misura in questione si inserisce nel contesto delle misure emergenziali volte a fronteggiare la fase di ripresa connessa e consequenziale alla diffusione epidemiologica del virus SARS – CoV-2 e, pertanto, è evidentemente ispirata a motivi imperativi di interesse generale che la rendono legittima. In relazione alla proporzionalità della misura si è già detto sopra, e in ogni caso va tenuto conto a tal fine anche della durata limitata nel tempo del prelievo e della previsione di un tetto massimo allo stesso.
30. Anche la Corte Costituzionale, d’altro canto, ha ritenuto che: “(…) interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò vale a maggior ragione per rapporti di concessione di servizio pubblico, nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, ciò è vero allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore” (Corte Cost. sentenza n. 56 del 31 marzo 2015).
31. Si ritiene, pertanto, che le censure di illegittimità costituzionale e di contrarietà ai principi dell’ordinamento comunitario sollevate dalle ricorrenti non siano meritevoli di favorevole apprezzamento.
32. Le ricorrenti hanno, altresì, contestato con ricorso per motivi aggiunti il provvedimento con il quale ADM ha disciplinato l’evenienza del superamento del limite dei 40 mln (o 50 mln, per il 2021). In caso di superamento della soglia stabilita dall’art. 217, prima dell’ultimo quadrimestre e, dunque, di un’eccedenza, è stato previsto che l’ADM proceda ad un “ricalcolo” di quanto dovuto dai concessionari.
33. Le ricorrenti contestano il fatto che il ricalcolo consideri l’apporto di ciascun concessionario al fondo solo in relazione al mese in cui è raggiunta la soglia di legge. Un siffatto meccanismo non terrebbe conto della strutturale variabilità della raccolta nel corso dell’anno solare e nel corso dei singoli mesi e quadrimestri (su cui si basa il calcolo del prelievo). Nella prospettazione delle ricorrenti, il meccanismo lato sensu di conguaglio approntato dall’ADM avrebbe dovuto estendersi anche alle mensilità precedenti, per riequilibrare la misura degli apporti al fondo da parte dei vari concessionari. Solo in tal modo si sarebbe assicurata una seppur minima progressività e proporzionalità nella contribuzione al Fondo.
34. Sotto altro profilo, è stato dedotto che la circolare impugnata contrasta con i principi di trasparenza, efficacia e leale collaborazione di cui all’art. 1 l. n. 241/1990. In particolare, le ricorrenti hanno contestato che la disciplina con la quale l’ADM ha inteso disciplinare in specie l’ipotesi del superamento delle soglie di cui all’art. 217, co. 2: – per un verso, non comprenda idonee regole atte a consentire ai concessionari di essere trasparentemente e tempestivamente informati dell’imminente maturare delle soglie ovvero del loro superamento, così da evitare loro iscrizioni in bilancio ed accantonamenti atti, necessari ad assicurare il pagamento del contributo; – per altro verso, non rechi alcuna previsione atta a consentire – mediante la condivisione dei dati che attengono all’andamento della raccolta delle risorse da destinare al fondo – una verifica, da parte dei concessionari stessi, circa le modalità con le quali l’onere ha gravato i singoli “contribuenti” ovvero un controllo in ordine alla correttezza della rideterminazione del contributo effettuata dall’ADM.
35. Il Collegio ritiene che anche le censure proposte avverso la circolare n. 12 del 2021 siano infondate.
36. Le argomentazioni svolte dalle ricorrenti in merito alle incongruenze rinvenibili nel meccanismo di conguaglio delineato da ADM appaiono apodittiche e prive di riscontro empirico in relazione alla denunciata disparità di trattamento e non proporzionalità della contribuzione al fondo.
37. Non è stata, infatti, portata alcuna evidenza a supporto della tesi secondo cui il meccanismo di conguaglio previsto avvantaggerebbe taluni concessionari a discapito di altri.
38. Il Collegio ritiene che la proporzionalità e la progressività del contributo sono garantite dal fatto che l’importo da versare è parametrato all’ammontare della raccolta con la conseguenza che si verserà una somma maggiore nei mesi in cui la raccolta è più elevata e una somma minore nei mesi in cui la raccolta sarà più bassa. Non è stato né argomentato né dimostrato in che misura la dedotta stagionalità degli eventi possa incidere in concreto sulla proporzionalità del prelievo, le ricorrenti si limitano, infatti, ad affermarlo.
39. In tale contesto, appaiono ragionevoli le argomentazioni svolte dalla difesa erariale secondo cui le modalità di conguaglio delineate da ADM, che prendono a riferimento il quadrimestre come periodo contabile, trovano la loro giustificazione nel fatto che il prelievo forzoso in parola viene calcolato mensilmente, all’interno del periodo contabile costituito non già dall’anno solare ma da un quadrimestre, ragion per cui il mese è il parametro di riferimento per tutte le operazioni ad esso collegate, compresa quella relativa al ricalcolo della percentuale nella ipotesi del superamento del limite annuale fissato.
40. Il quadrimestre, individuato come periodo contabile di riferimento dei versamenti deve ritenersi un intervallo di tempo congruo e uniforme che funge da base per l’analisi delle prestazioni economiche dei concessionari. L’uniformità dei periodi contabili consente, infatti, anche un’analisi comparativa tra le società senza che sia necessario riesaminare i versamenti dell’intera annualità.
41. Quanto alle censure concernenti la mancanza di trasparenza, le stesse non appaiono idonee ad incidere sulla legittimità del provvedimento in ragione del fatto che le ricorrenti ben possono, come dedotto dalla difesa erariale, utilizzare gli strumenti previsti dalla legge 241/1990 e dallo Statuto del Contribuente al fine di prendere visione della documentazione rilevante per la determinazione dell’importo da esse dovuto. Nel caso in cui non fosse loro garantito l’accesso alla documentazione richiesta, le ricorrenti potrebbero fare ricorso alla tutela giurisdizionale.
42. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
43. In ragione della complessità della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|