24 Novembre 2024 - 22:38

Tar Lazio. Niente esclusione dall’elenco degli operatori per mancata esposizione della tabella dei giochi

“L’amministrazione ha violato il principio di tipicità e legalità delle sanzioni amministrative – alle quali sono da assimilarsi le cause di decadenza dall’iscrizione nell’elenco degli operatori – attraverso l’esercizio di

04 Maggio 2015

“L’amministrazione ha violato il principio di tipicità e legalità delle sanzioni amministrative – alle quali sono da assimilarsi le cause di decadenza dall’iscrizione nell’elenco degli operatori – attraverso l’esercizio di una forma di analogia “in malam partem””. Con queste parole il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un operatore che si era visto escludere dall’elenco degli operatori del gioco pubblico per aver dimenticato di esporre la tabella dei giochi proibiti.

“In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco,- ha ricordato il Collegio – è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario”.

Tuttavia la violazione commessa dall’operatore e per la quale ha pagato un’ammenda di 50 euro, come evidenziato dalla stessa amministrazione, è l’unica violazione non depenalizzata in materia di “gioco lecito”.

Per il Collegio “l’amministrazione abbia, in sostanza, violato il principio di tipicità e legalità delle sanzioni amministrative – alle quali sono da assimilarsi le cause di decadenza dall’iscrizione nell’elenco degli operatori – attraverso l’esercizio di una forma di analogia “in malam partem”.

Nel contesto del decreto direttoriale del 9 settembre 2011 è infatti ben chiara la distinzione tra reati che attengono al gioco “non lecito” (vale a dire quello non autorizzato e il gioco d’azzardo) e le violazioni amministrative che attengono genericamente al “gioco pubblico”… Quella in esame è una violazione che, sebbene di rilevanza penale, riguarda indubbiamente il “gioco lecito”, ovvero quello che si svolge negli esercizi “autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco”.

Infatti, anche a voler seguire la tesi sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, risulta arduo individuare una “eadem ratio” tra le norme incriminatrici relative al gioco d’azzardo previste dal Codice penale, e la violazione di cui all’art. 110, comma 1, del T.u.l.p.s., la quale, sebbene risulti ancora penalmente rilevante (per effetto dell’applicazione della disposizione residuale di cui all’art. 117, comma 1, del medesimo Testo unico), appare più affine, sul piano sostanziale, alle restanti violazioni in materia di “gioco pubblico” per cui sono invece stabilite sanzioni amministrative pecuniarie e/o interdittive.

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