Nell’aprile 2014, otto degli attuali concessionari per la gestione telematica del gioco lecito tramite apparecchi da intrattenimento insieme all’associazione Acadi hanno richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di potere
Nell’aprile 2014, otto degli attuali concessionari per la gestione telematica del gioco lecito tramite apparecchi da intrattenimento insieme all’associazione Acadi hanno richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di potere accedere agli atti e accordi intercorsi con Bplus Giocolegale ltd concernenti la prosecuzione dell’attività all’indomani della revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura selettiva del 2012.
Esse, hanno rappresentato all’amministrazione di essere pesantemente danneggiate da un concorrente che si trova, oggi, nella condizione di praticare sul mercato condizioni non in linea con gli standards imposti ai concessionari dalle nuove concessioni, in virtù dei vantaggi competitivi derivanti dal potere operare ancora sulla base del vecchio regime. Esse ritengono che il perdurare della denunziata condizione di disparità di trattamento imponga loro di attivare tutti gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento, al fine di ricondurre ad equità l’esercizio delle rispettive concessioni. Per questo sono ricorse al Tribunale amministrativo del Lazio che si è espresso nel merito della questione accogliendo il ricorso delle concessionarie che chiedevano di conoscere “tutti gli atti in possesso di AMMS in base ai quali la concorrente Bplus oggi opera quale concessionaria per la gestione della rete telematica degli apparecchi”.
“Nel merito,- ha affermato il collegio – non può essere condivisa l’affermazione della difesa erariale secondo cui i ricorrenti sarebbero privi di un interesse “qualificato” ad accedere ai documenti richiesti, a tanto non essendo sufficiente la posizione di concessionari che attualmente ricoprono… secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, così come è disegnato dall’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo; cosicché la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto e separato rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
L’interesse all’accesso deve quindi essere considerato in astratto, – ha continuato – escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile.
Nel caso di specie, a parere del Collegio, è quindi proprio il fatto che le ricorrenti operino nello stesso mercato di Bplus a renderle portatrici di un interesse qualificato, pertinente ad una “situazione giuridicamente rilevante”, alla cui tutela, in sede giudiziale o stragiudiziale, risulta strumentale l’esercizio del diritto di accesso… la società Bplus non ha nemmeno rappresentato particolari esigenze di riservatezza che possano frapporsi a quelle ostensive delle ricorrenti.
E’ infatti evidente che per “curare o per difendere i proprio interessi giuridici”, esse debbono comunque avere la certezza di quale sia l’attuale regolamentazione dei rapporti tra Bplus e l’amministrazione concedente. Per questo – ha concluso il Collegio – il ricorso merita accoglimento e per l’effetto, va ordinato all’amministrazione intimata di esibire, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, tutti gli atti che, attualmente, disciplinano il rapporto di concessione a Bplus della rete telematica relativa agli apparecchi ex art. 110, comma 6, del Tulps.
PressGiochi
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