24 Novembre 2024 - 20:24

Tar Lazio. La gestione degli ippodromi è competenza del tribunale regionale; raccolta scommesse elemento di secondo grado

“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in

14 Agosto 2015

“Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

Con queste parole i giudici amministrativi del Tar Lazio hanno rinviato alla competenza del Tar Toscana il ricorso relativo alla convenzione per la gestione dell’Ippodromo La Caprillina, di Livorno.

Come affermato dal Collegio, “l’interesse sostanziale si impunta sull’atto di approvazione di una convenzione che ha per oggetto la disciplina della gestione del singolo ippodromo, con la conseguenza che i relativi effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il rispettivo Tribunale ha sede. Il rapporto tra l’atto impugnato e gli effetti derivanti dall’inserimento dell’ippodromo nella ripartizione delle giornate di corsa, o nel novero degli impianti autorizzati, o ancora nella raccolta delle scommesse, – quindi – è mediato o di secondo grado, non essendo questi ultimi effetti direttamente riconducibili alla gestione in sé dell’ippodromo medesimo nella parte in cui è oggetto di contestazione con il ricorso introduttivo”.

 

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