Il Tar Lazio ha oggi respinto il ricorso promosso da Snaitech contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo alla penale comminata dall’Agenzia per non aver – nel 2011 –
Il Tar Lazio ha oggi respinto il ricorso promosso da Snaitech contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo alla penale comminata dall’Agenzia per non aver – nel 2011 – verificato il possesso da parte dell’esercente presso il quale erano collocate slot machine collegati alla propria rete telematica delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 0 88 del Tulps. La concessionaria di rete sarebbe venuta meno, quindi, agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.
La convenzione di concessione, prevede tra gli obblighi concessori, quello disegnato dall’art. 3, comma 5 che impone al concessionario di accertare il possesso da parte del titolare del pubblico esercizio presso il quale sono collocati gli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. collegati alla rete telematica del concessionario, delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 0 88 del Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.
Per il giudice amministrativo, l’amministrazione ha correttamente contestato alla ricorrente la presenza di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 del Tulps presso il pubblico esercizio menzionato, posto che lo stesso è risultato sprovvisto degli appositi titoli autorizzatori (licenza di cui all’art.86-88 del TULPS), invitando contestualmente a procedere alla rimozione degli apparecchi suddetti.
Né può essere seguito quanto controdedotto dall’esponente società, la quale ha assunto di aver adempiuto ai propri obblighi convenzionali avendo verificato per tale esercizio il rilascio dell’autorizzazione ex art.86 del TULS per l’attività di sala giochi.
Invero, la prescritta autorizzazione risulta esser stata rilasciata solo in data 13 gennaio 2011, mentre la violazione accertata, come risulta dal verbale elevato dal Comando compagnia di Afragola della Guardia di Finanza, risale al 17 ottobre 2010.
In sostanza, la SNAI non avrebbe dovuto installare gli apparecchi senza aver previamente accertato la presenza delle necessarie autorizzazioni di P.S.
Va ribadito che l’art. 6 della suddetta convenzione di concessione — “Contenuti del contratto con l’esercente” — con specifico riferimento ai titolari degli esercizi, ove sono posti gli apparecchi da gioco, consente al concessionario di connettere alla rete telematica soltanto gli apparecchi installati presso gli esercizi i cui titolari siano in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 od 88 del TULPS nonché dei requisiti previsti da/ decreto dei terzi incaricati della raccolta.
Il contestato provvedimento di irrogazione della penale de quo resiste dunque alle censure di parte ricorrente, essendo in linea con l’art. 27, comma 5-quater della convenzione il quale prevede che “Per gli inadempimenti del concessionario agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, ovvero dalla convenzione di concessione, AAMS può applicare, ove non altrimenti sanzionato, una penale da un minimo di euro 1.000(mi/le) ad un massimo di euro 10.000(diecimila)”, quantificandola nella somma di € 3.000,00 (€ tremila/00).
La contestata violazione emerge, giova ribadire – conclude il Tar – (in ciò respingendosi le doglianze esposte in ricorso che si fondano anche sul successivo dissequestro operato dalla Guardia di Finanza), dai verbali di accertamento e di sequestro della Guardia di finanza – Comando compagnia di Afragola del 17 ottobre, sottoscritti dalla parte stessa e muniti di fede privilegiata, nonché dagli estratti della banca dati AAMS — Sogei”.
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