24 Novembre 2024 - 23:29

Tar Lazio. Confermata sospensione licenza a bar con apparecchi che offrivano giochi diversi da quelli previsti

Gli apparecchi da gioco installati nel locale offrivano modalità di gioco totalmente diverse da quelle previste dalla legge vigente e inoltre l’esercente dava la possibilità ai giocatori di convertire le

12 Febbraio 2015

Gli apparecchi da gioco installati nel locale offrivano modalità di gioco totalmente diverse da quelle previste dalla legge vigente e inoltre l’esercente dava la possibilità ai giocatori di convertire le vincite ottenute in buoni da spendere in consumazioni presso il medesimo esercizio. Per questo il Questore ha disposto la sospensione della licenza di un barista di Roma.

Sulla questione oggi è intervenuto il Tar Lazio respingendo il ricorso presentato dall’esercente in quanto “gli apparecchi installati nell’esercizio commerciale erano autorizzati per il gioco del Puzzle Bubble, il quale prevede un meccanismo che eroga bolle ogni volta di colore diverso, la cui direzione è decisa dal giocatore manovrando il joystick, e consiste nel raggruppare tre bolle dello stesso colore affinché queste scoppino e liberino lo spazio occupato in precedenza, in modo che le bolle prodotte dal meccanismo non occupino tutto lo schermo, ponendo così fine al gioco. In sede di controllo è invece risultato che tali apparecchi in realtà funzionavano similmente a “slot machine”, in quanto il giocatore interveniva nella partita solo per mezzo di un comando di start ed un successivo stop e la durata della partita era casuale, non intervenendo in alcun modo l’abilità del giocatore. Il titolare dell’autorizzazione, avendo l’obbligo di non ammettere l’uso di apparecchi nei quali l’elemento aleatorio sia preponderante rispetto all’elemento di abilità, è responsabile nell’ipotesi in cui presso il proprio esercizio ne siano rinvenuti alcuni che, benché autorizzati per il gioco lecito, presentino caratteristiche e modalità di gioco diverse, per le quali determinante è l’alea.

Conseguentemente il ricorrente, proprio in quanto titolare dell’autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S., nonché dell’esercizio commerciale nel quale gli apparecchi in parola sono stati installati, non può che rispondere di quanto accertato nel corso del controllo, a titolo, quanto meno, di colpa e segnatamente sotto forma di negligenza, come evidenziato nel provvedimento gravato”.

Il Tar ha infine aggiunto che la configurabilità del reato di gioco d’azzardo di cui all’art. 718 c.p. prescinde dall’importo più o meno limitato della somma di denaro ottenuta, soffermandosi invece sul fine perseguito, che è il lucro stesso.

PressGiochi

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