I principi invocati risultano recessivi rispetto alla tutela della salute, motivo principale della normativa regionale mirante a contrastare la ludopatia. Queste le conclusioni del Tar Friuli Venezia Giulia che ieri
I principi invocati risultano recessivi rispetto alla tutela della salute, motivo principale della normativa regionale mirante a contrastare la ludopatia. Queste le conclusioni del Tar Friuli Venezia Giulia che ieri ha sentenziato a favore della legge regionale che pone seri limiti all’offerta di gioco pubblico.
“Da tutto ciò – ha spiegato il giudice – può pertanto concludersi nel senso che ex dell’art. 36 (già art. 28) del Trattato CE – il quale fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificati, tra l’altro, anche da motivi di tutela della salute e della vita delle persone – nel territorio di uno Stato membro sono perfettamente ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale.
Nel caso di specie la legislazione regionale introduce – per l’appunto – un limite alla generale possibilità di collocazione delle macchine per giochi leciti che questo giudice nazionale, in applicazione della sentenza della Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi “in modo significativo” la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l’installazione in determinate e del tutto circoscritte aree “sensibili” frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía: e ciò in dipendenza dei predetti, primari interessi dettati dall’ordine pubblico e della tutela della salute, da intendersi quest’ultima essenzialmente quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, secondo la ben nota e del tutto attuale definizione data al riguardo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (C d S V 23 ottobre 2014 n 5251)”.
PressGiochi
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