24 Novembre 2024 - 18:34

Tar FVG: “La legge regionale sul gioco è conforme a Costituzione”

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2014 ha come scopo evidente quello di combattere le ludopatie imponendo una distanza minima dei giochi leciti da alcuni siti

24 Marzo 2016

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2014 ha come scopo evidente quello di combattere le ludopatie imponendo una distanza minima dei giochi leciti da alcuni siti sensibili. Il contenuto della norma risultava chiaro ancor prima della precisazione contenuta nella legge regionale n. 33 del 2015, all’articolo due ter, che altro non ha fatto che esplicitare quanto previsto dalla citata legge regionale n. 1 del 2014, tra l’altro con una norma di chiara interpretazione autentica, applicabile quindi anche in via retroattiva.

Del resto lo scopo della norma verrebbe vanificato in caso di interpretazione opposta, in quanto risulterebbe eccessivamente agevole eludere il dato sulle distanze.

 

Con queste parole il Tar del Friuli ha respinto il ricorso di una sala giochi di Udine che aveva chiesto il trasferimento presso un luogo che rientrava nel ragio di 500 mt da un sito sensibile.

 

Il giudice amministrativo ha anche  aggiunto che “la normativa regionale risulta conforme a Costituzione, sia perché non si vede alcuna lesione del principio di eguaglianza sia perché la tutela della salute, scopo principale della disposizione, costituisce un valore che a livello costituzionale appare sovraordinato rispetto alla libertà economica.

Quanto al contrasto con i principi comunitari va osservato come non viene affatto vietato il collocamento dei giochi, ma unicamente limitato per evidenti finalità di tutela della salute pubblica. In tal senso si è anche pronunciata la Corte di giustizia europea che ha stabilito come gli Stati possono limitare l’esercizio commerciale di giochi per ragioni di pubblico interesse.

Risultando quindi i giochi leciti installati a distanza inferiore a quella prevista dalla legge altro non poteva fare il comune che disporre l’immediata cessazione dell’attività, con un provvedimento che sostanzialmente va qualificato come atto dovuto”.

PressGiochi

 

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