21 Novembre 2024 - 19:07

Tar ER: “Reggio Emilia, il distanziometro è legittimo, ma il Comune non può chiudere le sale”

E’ legittimo il distanziometro adottato dal Comune di Reggio Emilia, ma l’Amministrazione non può ordinare di chiudere i battenti alle sale che non sono in regola, visto gli esercizi non

22 Aprile 2022

E’ legittimo il distanziometro adottato dal Comune di Reggio Emilia, ma l’Amministrazione non può ordinare di chiudere i battenti alle sale che non sono in regola, visto gli esercizi non possono trasferirsi altrove: mancano gli strumenti amministrativi che individuano una nuova area in cui riaprire. E’ sostanzialmente il quadro che delinea il Tar Parma con una sentenza in cui respinge il ricorso principale intentato da una sala Bingo (appunto quello sulla legittimità del distanziometro) ma accoglie i motivi aggiunti (che invece riguardavano il solo ordine di chiusura).

“Risulta chiaro che, al momento, parte ricorrente non può dislocare la propria attività sul territorio del Comune di Reggio Emilia” scrive infatti il Collegio. E spiega che il Comune “in considerazione degli strumenti pianificatori vigenti e della propria volontà di non addivenire ad accordi operativi, non consente la dislocazione (od il nuovo insediamento) di attività di gioco nel proprio territorio e ciò a prescindere dalla vicinanza o meno di tali attività dai luoghi sensibili individuati dal medesimo Comune”.

In sostanza, i regolamenti comunali prevedono che le sale da gioco e le altre “attività ludico–ricreative con problematiche di impatto possano essere inserite solo negli ambiti per attività produttive prevalentemente manifatturiere”. Il Piano operativo comunale (POC) è “l’unico strumento urbanistico che tale compatibilità possa evidenziare”. Tuttavia – come ha evidenziato la sala – il POC vigente “nulla prevede in tale senso”. Inoltre, il Comune non intende avvalersi di strumenti alternativi, come ad esempio “proposte di accordi operativi per dare attuazione alle previsioni” del Piano Strutturale Comunale.

Il Collegio rileva che si viene a creare in ogni caso un effetto espulsivo, anche se questo non dipende da una lista di luoghi sensibili troppo lunga. “L’ordinanza comunale di chiusura della sede è illegittima (e va annullata) in quanto determina il predetto effetto espulsivo” si legge nella sentenza.

Il Collegio comunque si spinge oltre e afferma che lo strumento del ditanziometro in sé resta valido, ma non può determinare un effetto espulsivo: “è stato ribadito più volte che la tutela della salute pubblica dal fenomeno della ludopatia non può comportare un effetto espulsivo delle attività lecite di gioco svolte dalle imprese sul territorio ma solo una loro diversa dislocazione sul predetto territorio”. E ancora, afferma che le sale “non possono essere chiuse qualora tale chiusura non consenta alle medesime la dislocazione in altra area del territorio comunale per la numerosa presenza di luoghi sensibili, circostanza più spesso invocata nei vari giudizi in merito, o, come invece avviene nel presente, peculiare, caso, per la presenza di una normativa urbanistica, come attuata dal Comune di Reggio Emilia, che ne impedisce la presenza”.

 

PressGiochi

 

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