La Comunità educativa residenziale “Marconi”, distante pacificamente meno di 500 metri dalla sala giochi ricorrente, secondo la documentazione depositata dalla difesa comunale ospita minori di età compresa tra gli 8
La Comunità educativa residenziale “Marconi”, distante pacificamente meno di 500 metri dalla sala giochi ricorrente, secondo la documentazione depositata dalla difesa comunale ospita minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni con vari disturbi psicologici e relazionali, e risulta autorizzata dal Comune, si da rientrare a pieno titolo nelle “strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario” quali luoghi sensibili delineati dal comma 2-bis dell’art. 6 L.R. 5/2013 si che la censura appare inammissibile per difetto di interesse, non sollevando parte ricorrente profili di incostituzionalità avverso la presupposta vincolante norma regionale, profili in ogni caso manifestamente infondati in considerazione dell’obiettivo perseguito di rafforzare la tutela dei minori, quali soggetti deboli.
Identiche considerazioni valgono per la parrocchia San Benedetto, a sua volta distante soltanto 118 mt. dall’esercizio , parimenti annoverabile tra i “luoghi di culto” quali luoghi sensibili ai sensi oltre che del suindicato comma 2 bis dello stesso Decreto Legge n. 158/2012 ”Balduzzi” convertito con legge 189/2012, senza anche in questo caso prospettazione di censure di incostituzionalità.
Con questa conclusione il Tar Emilia Romagna respinge i risorsi presentati a Bologna contro il regolamento comunale e la legge regionale in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico che introduce il distanziometro di 500 metri dai luoghi definiti sensibili.
La legge regionale 28 ottobre 2016 n. 18 – si legge – che ha introdotto i commi 2 e 2bis all’art. 6 della L.R 5/2013 nell’esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di “tutela della salute” (Corte Cost. n. 108/2017) ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai c.d. luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831/2017 – continua il Tar – è fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Bologna con l’approvazione del regolamento nella seduta del 14 maggio 2018…
E’ infatti, errato l’assunto secondo cui l’Amministrazione comunale sarebbe onerata dell’indicazione in sede di regolamento delle concrete aree in cui sarebbe materialmente possibile la delocalizzazione, non essendo tale onere desumibile dalla legge regionale n. 5/2013 né dalle deliberazioni G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 essendo piuttosto parte ricorrente onerata della prova dell’effetto espulsivo sul territorio infra comunale”.
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