24 Novembre 2024 - 04:54

Tar Emilia Romagna respinge il ricorso contro il distanziometro di Forlì

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso contro il  Comune di Forli per l’annullamento del provvedimento denominato  “Attività di Sala Giochi/sala VLT/sala scommesse

20 Giugno 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso contro il  Comune di Forli per l’annullamento del provvedimento denominato  “Attività di Sala Giochi/sala VLT/sala scommesse – Comunicazione ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili” e

Dell di altri atti comunali e regionali relativi al “distanziometro” come la  deliberazione di Giunta del Comune di Forlì avente ad oggetto “mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della legge regionale n. 5/2013 ed individuazione degli esercizi collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dai luoghi sensibili” e la della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna “Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.

Per il Tar: “Rilevato che la norma predetta richiede – quale requisito a tal fine – l’esistenza di un “caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione sino alla data della camera di consiglio”;

Rilevato peraltro che – sulla base dell’orientamento conforme costante e pacifico della Sezione in numerosissimi casi analoghi – l’istanza predetta risulta manifestamente inaccoglibile in quanto la società ricorrente non comprova l’esistenza effettiva di una condizione estrema siffatta in relazione alla propria complessiva situazione patrimoniale ed economica mediante deposito di certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge ( bilanci di esercizio e dichiarazione dei redditi);

Rilevato altresì che – ad una prima ed inevitabilmente sommaria delibazione quale è quella unicamente consentita dai caratteri propri della presente fase cautelare d’urgenza – il ricorso non appare fondato in relazione al complesso delle censure in esso delineate;

Rilevato infine che in ogni caso – nella comparazione dei contrapposti interessi – appare necessariamente prevalente nella presente fase processuale la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e sanità collettive rispetto all’interesse economico fatto valere in giudizio”.

Pertanto il Tribunale:  “Rigetta l’istanza predetta in quanto manifestamente infondata”.

PressGiochi

 

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