Il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato da un operatore del gioco pubblico contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno che ha apposto limitazioni nel
Il Tar Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato da un operatore del gioco pubblico contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno che ha apposto limitazioni nel territorio comunale agli orari di funzionamento delle sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 T.u.l.p.s.
Il Tar rigettando il ricorso dell’operatore ha evidenziato che “l’Intesa Stato Regioni enti locali, quale istituto preordinato a garantire la leale collaborazione istituzionale (ex multis Corte Cost. sent. nn. 303/2003, 31/2006) non ha efficacia vincolante se non recepita con il previsto decreto del Ministero dell’Economia e Finanze (ex multis T.A.R. Veneto sez. III, 18 aprile 2018, n. 417).
In secondo luogo, trattasi di atto emanato successivamente all’ordinanza sindacale impugnata, come tale irrilevante ai fini dello scrutinio di legittimità, secondo il noto principio del “tempus regit actum” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 30 luglio 2019, n.5395). Pertanto, l’ipotetica illegittimità sopravvenuta può essere apprezzata solo quando il nuovo diverso assetto normativo che regola la fattispecie imponga espressamente la modifica di precedenti atti ovvero ne determini la evidente incompatibilità, decorso un eventuale periodo transitorio (Consiglio di Stato sez. V, 18 marzo 2019, n.1733). Diversamente, l’Intesa in questione contiene una espressa previsione di ultrattività delle disposizioni comunali di maggior tutela, con conseguente inattitudine ad incidere sull’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio, come ben argomentato dalla difesa comunale”.
PressGiochi
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