24 Novembre 2024 - 18:54

Tar Emilia Romagna: legge regionale contro le scommesse non può essere retroattiva

Il giudice amministrativo del Tar Emilia Romagna ha accolto oggi il ricorso di un CTD contro il diniego posto dal Questore al rilascio della licenza ex. 88 Tulps. Come spiega

27 Giugno 2016

Il giudice amministrativo del Tar Emilia Romagna ha accolto oggi il ricorso di un CTD contro il diniego posto dal Questore al rilascio della licenza ex. 88 Tulps.

Come spiega il giudice in motivazione: “La procedura di regolarizzazione si rivolge ai cosiddetti CTD, ovvero agli esercenti che già da tempo raccoglievano scommesse sul territorio italiano in favore di Bookmakers stranieri, basati in uno degli Stati dell’UE e titolari di una autorizzazione/concessione rilasciata da questi ultimi. La carenza in capo a tali Bookmakers della concessione italiana poneva gli esercenti in una condizioni di dubbia regolarità, oggetto della nota ed annosa contesa giudiziaria che da anni oppone lo Stato Italiano ai Bookmakcrs stranieri; il Legislatore ha offerto a tali operatori la possibilità di entrare in detto circuito attraverso una “finestra” straordinaria: non già un nuovo Bando, ma una procedura di regolarizzazione subordinata al pagamento delle imposte arretrate ed alla sottoscrizione di un Disciplinare al quale attenersi nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, mentre nella procedura ordinaria l’esercente è autorizzato a porre in essere l’attività di raccolta delle scommesse solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS, nella procedura di regolarizzazione l’esercente consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta sin dal momento dell’adesione alla sanatoria.

La Questura giustamente rivendica la facoltà di non concedere l’autorizzazione quando vi siano cause ostative che attengono alla tutela di interessi diversi da quelli relativi alla sfera dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ma nel caso di specie non vi è bisogno di ricorrere a questo argomento perché, nel momento in cui doveva valutare la concedibilità dell’autorizzazione richiesta, la Questura non doveva tener conto della novella legislativa in tema di norme edilizie.

Né può dirsi che le nuove disposizioni si applicano anche per i procedimenti in corso, per i quali non sia già intervenuto un provvedimento conclusivo, secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, L.R. 2/2015.

Il cenno ai procedimenti in corso riguarda dunque i procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni, e non può in alcun modo riferirsi ai procedimenti in materia dì ordine pubblico di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che non sono disciplinati dalla legge regionale.

E’ evidente che la norma del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività che hanno dato vita a quel fenomeno noto come ludopatia, ma non è ragionevole ritenere che anche chi svolgeva in passato quest’attività in modo illegittimo, con previsione di una sanatoria per le ragioni illustrate in precedenza, debba vedersi applicata una norma con una sorta di retroattività giustificata dai tempi tecnici per completare una regolarizzazione”.

 

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