Tar Emilia: nelle scommesse, la chiusura di un esercizio comporta danni irreversibili
Nel particolare settore delle scommesse, l’avviamento e l’immagine dell’esercizio presuppongono fondamentalmente la fiducia nella costanza di pagamento delle scommesse vincenti già accettate, per cui il pregiudizio derivante da una chiusura
27 Ottobre 2015
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Nel particolare settore delle scommesse, l’avviamento e l’immagine dell’esercizio presuppongono fondamentalmente la fiducia nella costanza di pagamento delle scommesse vincenti già accettate, per cui il pregiudizio derivante da una chiusura temporanea assume connotati del tutto peculiari ed è, rispetto all’ordinario, massimizzato e tendenzialmente irreversibile;
Ritenuto pertanto che, nelle more della Camera di Consiglio del 19 novembre 2015, ricorrono i presupposti di gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la misura cautelare monocratica, il Tar Emilia Romagna ha accolto l’istanza cautelare presentata da un imprenditore contro il diniego posto dal Questore di Bologna al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS.