24 Novembre 2024 - 03:59

Tar del Lazio accoglie il ricorso della ricevitoria situata all’interno di un Tribunale

Il TAR del Lazio (Sezione Seconda) ha acolto il ricorso di una ricevitoria situata all’interno di un Tribunale contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le negavano l’ampliamento perchè ritenuta una “rivendita speciale”.

24 Marzo 2021

Il TAR del Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una ricevitoria situata all’interno di un Tribunale contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le negavano l’ampliamento perchè ritenuta una “rivendita speciale”.

In particolare, l’Agenzia aveva respinto l’istanza avanzata dalla ricevitoria per l’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto spiegando, come si legge, che “ la vigente normativa di settore esclude la possibilità di istituire i punti in questione presso le rivendite speciali ubicate all’interno di tribunali” e ancora “ in effetti, i decreti impugnati non prevedono, in modo espresso, la possibilità di rilasciare la concessione ai titolari di rivendite speciali ubicate nei bar posti all’interno di strutture giudiziarie”. La parte ricorrente ha spiegato, al contrario, come l’art.33 comma 1 della l.n. 724/1994, in sede di individuazione dei presupposti per l’ottenimento della concessione, non faccia alcuna distinzione in relazione all’ubicazione delle rivendite.

Il TAR del Lazio ha infine spiegato come la Sezione Seconda, già precedentemente, abbia chiarito che la norma a cui si fa riferimento non fa distinzioni, ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto, fra categorie di tabaccai e tanto meno in relazione all’ubicazione delle rivendite, quindi come si legge “il sistema per la selezione dei concessionari del gioco del lotto tra tutti i tabaccai che ne facciano richiesta” risulta “interamente basato non già (o non più) sul possesso ex ante di particolari requisiti, bensì sulla verifica ex post del raggiungimento di un incasso minimo effettivo”. Il ricorso è stato quindi accolto.

 

 

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