24 Novembre 2024 - 06:02

Tar Campania: confermato il regolamento per le sale giochi del comune di Avellino

E’ stato dichiarato infondato dal Tar Campania, sezione di Salerno, il ricorso presentato da una sala dedicata contro l’ordinanza del comune di Avellino che disciplina le sale giochi e il

16 Novembre 2018

E’ stato dichiarato infondato dal Tar Campania, sezione di Salerno, il ricorso presentato da una sala dedicata contro l’ordinanza del comune di Avellino che disciplina le sale giochi e il contrasto alle ludopatie.

Per il Tribunale: “Le norme censurate,  lungi dal sancire un mero e generico “proibizionismo” sono finalizzate a definire misure (di prevenzione) atte a garantire la (fondamentale) tutela di specifiche fasce “deboli” della popolazione (rispetto alla quale “recedono” i dedotti interessi economici); sicché non si ravvisa (neppure) violazione alcuna dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Priva di pregio è anche la doglianza con cui si lamenta una presunta disparità di trattamento delle sale da gioco rispetto ad altri esercizi commerciali (bar, tabaccherie) che presentano una vasta gamma di offerte per il gioco (compresi totocalcio, gratta e vinci, lotto, superenalotto, etc.), sul rilievo che solo le sale dedicate – e non anche i bar e i tabaccai -, in quanto caratterizzate da una forte concentrazione di utenti nelle ore serali, subirebbero un danno effettivo dalla contestata rimodulazione di orari.

Il diverso orario previsto per le sale da gioco si giustifica in ragione della più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi praticati presso le sale dedicate, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, gli apparecchi a ciò destinati, “per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo – più di altre – a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata” (TAR Trento, sez. I, 10 luglio 2013, n. 221; TAR Milano, sez. I, 13 marzo 2015, n. 706 e 8 luglio 2015, n. 1570; TAR Venezia, sez. III, 27 settembre 2016, n. 1081). 6.- Va respinta anche il gravame volto avverso l’art. 8 del Regolamento che subordina “l’apertura, il trasferimento di sede, il cambio di titolarità e l’ampliamento della superficie, delle sale da gioco all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P:S.”, così da trovare applicazione agli esercizi già autorizzati”.

 

Infine, ha affermato il Tar: “la previsione dell’irrogazione di una misura amministrativa restrittiva, denominata o meno ‘sanzione accessoria’, quale conseguenza della violazione dell’ordinanza sindacale di disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e scommesse e del funzionamento di apparecchi con vincite di gioco in danaro, è coperta da apposita previsione di legge, che può essere ragionevolmente individuata proprio nell’art. 10 del T.U.L.P.S. (secondo cui “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, dovendo tale previsione intendersi applicabile anche a quelle autorizzazioni che, per effetto dell’art. 19 del D. Lgs. n. 616 del 1977 sono state trasferite ai comuni e per l’abuso del titolo costituito, nella fattispecie in esame, dalla (ripetuta) violazione delle disposizioni, legittimamente date dall’autorità comunale, in tema di orario di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate”.

 

PressGiochi

×