Il 7 maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il regolamento comunale di Cicciano riguardante le distanze per le sale giochi e l’installazione
Il 7 maggio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il regolamento comunale di Cicciano riguardante le distanze per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco. Il regolamento, adottato il 5 ottobre 2022, stabilisce una distanza minima di cinquecento metri dai “luoghi sensibili” per gli esercizi che offrono giochi in concessione statale, raddoppiando il limite di duecentocinquanta metri previsto dalla legge regionale 2/2020. Il regolamento ha inoltre ampliato la lista dei luoghi sensibili includendo centri di aggregazione giovanile, centri sportivi, centri socio-ricreativi e biblioteche comunali. La società ricorrente ha contestato il regolamento, sostenendo che esso avrebbe reso impossibile l’esercizio della propria attività nel Comune di Cicciano, chiedendone pertanto l’annullamento per violazione della legge regionale, della legge nazionale e della Costituzione, e per eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzionalità. Il Comune di Cicciano, costituitosi in giudizio, ha difeso la legittimità del regolamento, argomentando che l’estensione delle distanze e l’individuazione dei luoghi sensibili rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono misure volte a contrastare la ludopatia.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rilevato che il regolamento comunale non dispone in maniera individuale e concreta, ma solo in via generale e astratta. L’asserito divieto sostanziale di apertura di nuove attività di gioco non è stato sufficientemente dimostrato, e l’impossibilità di individuare sedi alternative per l’esercizio dell’attività economica è rimasta un’allegazione non provata. La sentenza ha concluso che l’atto impugnato non ha un carattere immediatamente lesivo per la sfera giuridica della società ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese processuali sono state attribuite alla società ricorrente.
PressGiochi
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