Tar Campania conferma il rispetto delle distanze tra ricevitorie
IL Tar Campania ha ieri accolto il ricorso presentato dal titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio del comune di Forio, contro il provvedimento di istituzione di una
06 Ottobre 2017
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IL Tar Campania ha ieri accolto il ricorso presentato dal titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio del comune di Forio, contro il provvedimento di istituzione di una rivendita speciale nello stesso Comune, all’interno di una sala Bingo.
Come ha ricordato il giudice, in base a quanto disposto con la Circolare dell’AAMS n. 04/63406 del 25/9/2001 le rivendite speciali possono essere istituite all’interno delle sale “Bingo” “quando sussista la distanza minima prescritta nel relativo Comune di ubicazione”. Essa è pari a 300 metri, essendo incontestato che, all’epoca, il Comune di Forio avesse una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.
Dalla verificazione eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Forio, è risultato che la distanza tra la rivendita di cui è titolare il ricorrente e l’ingresso della Sala Bingo fosse inferiore alla distanza minima, poiché il percorso tra i due siti è misurato in 297 metri.
In ragione di ciò, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, è stato annullato l’impugnato provvedimento di istituzione della rivendita speciale.