Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 2-ter del d.l. n. 40/2010 – sulle frodi fiscale- il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s..
“Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 2-ter del d.l. n. 40/2010 – sulle frodi fiscale- il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s.. Secondo pacifica giurisprudenza, la licenza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge”.
Con queste motivazioni, il Tar Campania ha dichiarato infondato e respinto il ricorso proposto da un centro di raccolta scommesse sportive legato al bookmaker planetwin365.com, di cui è titolare la società SKS 365 Group Gmbh, con sede in Innsbruck (Austria). Il ricorrente aveva chiesto al tribunale amministrativo di annullare il diniego posto dalla Questura di Napoli al rilascio della licenza di polizia ex art. 88 sel Tulps.
“La stessa Corte di Giustizia –hanno dichiarato i giudici campani – ha avuto modo di precisare che il sistema italiano delle concessioni per la raccolta delle scommesse non è incompatibile ex se con i principi del diritto comunitario. Gli artt. 43 e 49 del Trattato impongono al giudice italiano di verificare, ai fini di un’eventuale disapplicazione del diritto interno:
a ) che l’imprenditore abbia partecipato alla gara indetta per l’esercizio dell’attività e se ne sia assicurato l’aggiudicazione, ovvero non abbia potuto partecipare o sia stato escluso per impedimenti che si assumano discriminatori o contrari alla normativa comunitaria;
b) che la concessione gli sia stata negata e che i motivi del diniego della concessione o, ancor prima, dell’esclusione dalla gara, ovvero le norme che hanno impedito la partecipazione o la richiesta si fondino effettivamente su principi in contrasto con quelli comunitari.
Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a dichiarare che la società SKS 365 ha partecipato nel 2012 ad una gara per l’aggiudicazione dell’esercizio delle scommesse e ha conseguito l’aggiudicazione della concessione in un arco temporale successivo all’adozione del provvedimento impugnato.
Ne consegue, da un lato, che alcun comportamento discriminatorio è ravvisabile nei confronti della predetta società, dall’altro, che gli effetti della concessione ottenuta non possono incidere sulla legittimità del provvedimento di reiezione, in quanto al momento della sua adozione, la società SKS 365, per stessa ammissione del ricorrente, non era titolare della concessione ministeriale”.
“Anche la Suprema Corte di Cassazione – hanno ricordato – ha reputato le disposizioni di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. “non … in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari”.
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