“L’attività di rivendita tabacchi e il gioco del lotto, sottoposta al severo controllo ispettivo dell’Agenzia dei Monopoli, sarebbe giocoforza impermeabile a tentativi di pericolose influenze mafiose”, ma questa affermazione si
“L’attività di rivendita tabacchi e il gioco del lotto, sottoposta al severo controllo ispettivo dell’Agenzia dei Monopoli, sarebbe giocoforza impermeabile a tentativi di pericolose influenze mafiose”, ma questa affermazione si smentisce da sola, dato che, nonostante i controlli approntati dalle Istituzioni, il malaffare è ugualmente riuscito a penetrare l’esercizio commerciale condotto dal marito della ricorrente.
E’ quanto afferma il Tribunale amministrativo Regionale della Calabria esprimendosi in merito al ricorso di una ricevitoria del Lotto alla quale i Monopoli hanno revocato la licenza in seguito all’emessione di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Reggio Calabria.
“L’interdittiva antimafia, – spiega il giudice – per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”.
Inoltre, “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”
Il dato processuale della richiesta di rinvio a giudizio e il settore particolarmente “sensibile” dei giochi e delle scommesse illecite, a cui in passato si è dedicata l’attività di ricevitoria della ricorrente, bastano, dunque, a rendere immune da censura la prognosi prefettizia di condizionamento mafioso.
Il Tar ha quindi rigettato il ricorso.
PressGiochi
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