Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha quest’oggi respinto il ricorso di un centro trasmissione dati che esercitava attività di raccolta scommesse su rete fisica per conto del bookmaker
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha quest’oggi respinto il ricorso di un centro trasmissione dati che esercitava attività di raccolta scommesse su rete fisica per conto del bookmaker austriaco “SKS365 Group Gmbh” (SkS365).
Il ricorrente chiedeva la sospensione del provvedimento con il quale il Questore di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di adesione alla sanatoria, come prevista dalla legge di Stabilità 2015,e di licenza ex. art. 88 Tulps, ma il giudice amministrativo ha deciso di respingere la richiesta.
Il giudice ha tenuto in considerazione del fatto che “un prossimo congiunto del ricorrente è rimasto coinvolto in vicende giudiziarie per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; ed è stato, ulteriormente, sottoposto ad Avviso orale del Questore ed alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S., e che , dalle informative di Polizia, il ricorrente stesso risultasse essere stato frequentemente controllato in compagnia di persone, nominativamente indicate, che annoverano gravi precedenti penali e di polizia, fra cui ricettazione, favoreggiamento, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione per delinquere, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rissa, lesioni personali, omicidio colposo, produzione e traffico di sostanze stupefacenti”.
Questi fattori hanno portato il Tar Calabria a respingere l’istanza del Ctd.
PressGiochi
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