Tar Calabria: ok cancellazione elenco operatori se basata su falsa autocertificazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha rigettato l’istanza cautelare di due operatori che chiedevano l’annullamento del provvedimento AAMS con il quale era stata disposta la cancellazione
20 Marzo 2015
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha rigettato l’istanza cautelare di due operatori che chiedevano l’annullamento del provvedimento AAMS con il quale era stata disposta la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 110 comma 6 del tulps.
Rilevato che la cancellazione risultava fondata sulla falsa autocertificazione e il venir meno del rapporto di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione e che la motivazione dell’amministrazione è sufficiente per provvedere alla cancellazione oggetto dell’impugnazione, alla luce della documentazione complessivamente depositata dalla quale sembra emergere la conoscenza del ricorrente del procedimento penale pendente, il Tar ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite.