Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso del gestore di un centro scommesse contro la Questura di Brescia, per l’annullamento
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso del gestore di un centro scommesse contro la Questura di Brescia, per l’annullamento del provvedimento del Questore di Brescia con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività.
Per il Tribunale non ci sono i presupposti per l’istanza di sospensione cautelare in quanto “l’Amministrazione ha evidenziato a carico del ricorrente, privo di autorizzazione, molteplici denunce sempre per le violazioni per esercizio abusivo della raccolta del gioco e scommesse”.
Secondo il Tar nel dettaglio: “ Ritenuto che, ad un esame sommario tipico della presente fase del giudizio, non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare; considerato, infatti, che il comma 644 dell’art. 1 della legge m. 190/2014, nel regolamentare la situazione di coloro che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643, si limita a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti, facendo però salvo (anzi richiamando) quanto previsto dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989; considerato, inoltre, che il detto comma 644 prevede che chi esercita, ai sensi di tale disposizione, un punto di raccolta di scommesse deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’art. 88 del R.D n. 773/1931 e che, ove ne sia accertata l’insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta”.
“Rilevato, sotto tale profilo-prosegue il Tribunale Regionale- che l’Amministrazione ha evidenziato a carico del ricorrente, privo di autorizzazione, molteplici denunce sempre per le violazioni cui all’art. 4 della legge n. 401/1989, per esercizio abusivo della raccolta del gioco e scommesse, che appaiono rilevanti ai fini di una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra evidenziati; ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure articolate in ricorso; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato”.
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