24 Novembre 2024 - 12:49

Tar Brescia respinge il ricorso di un gestore contro le fasce orarie del comune di Mantova

E’ indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. Lo ha confermato il Tribunale

03 Aprile 2017

E’ indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

Lo ha confermato il Tribunale amministrativo regionale sezione di Brescia respingendo il ricorso di un titolare di una sala Bingo contro le sanzioni emesse dal comune di Mantova per il mancato rispetto dei limiti orari imposti dal sindaco.

“L’art. 10 del TULPS – ha ribadito il Tar –  prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Tale previsione, secondo una condivisibile interpretazione giurisprudenziale (TAR Piemonte, sez. II, 29 dicembre 2016, n., 1607; TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2102; TAR Liguria, sez. II, 11 aprile 2008, n. 543), è stata ritenuta utilizzabile non solo dal Questore per abuso di licenze di pubblica sicurezza, ma anche dall’Amministrazione comunale per sanzionare ipotesi di abuso delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande.

Dunque, la sanzione della sospensione irrogata a seguito dell’accertata e reiterata violazione (in questa sede non contestata) delle disposizioni e prescrizione relative agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro trova adeguata copertura in fonte di rango primario (TAR Piemonte n. 1607/2016 cit.) e, sotto questo profilo, non appaiono fondate le censure con cui si lamenta, in buona sostanza, la violazione del principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/1989 e dell’art. 23 della Costituzione”.

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