24 Novembre 2024 - 07:34

Tar Bolzano: rinviata udienza su decadenza della licenza di una sala dedicata

Il Tribunale amministrativo regionale di Bolzano ha rinviato il giudizio sul ricorso presentato da una sala dedicata al gioco pubblico contro la pronuncia di decadenza imposta dalla Provincia autonoma. Come

12 Gennaio 2018

Il Tribunale amministrativo regionale di Bolzano ha rinviato il giudizio sul ricorso presentato da una sala dedicata al gioco pubblico contro la pronuncia di decadenza imposta dalla Provincia autonoma.

Come riporta il Tar Bolzano: “Premesso che oggetto del ricorso è il provvedimento con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha pronunciato la decadenza della Società ricorrente dall’autorizzazione per la gestione della sala dedicata ubicata in Appiano, via J.G. Plazer, 50, indicando altresì quale ostacolo a una sua proroga o a un suo rinnovo la sussistenza, entro il raggio di 300 m, di diversi siti sensibili, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1, della L.P. n 13/1992 che testualmente recita: “Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011”;

 

Rilevato che tra i motivi di gravame è centrale la prospettata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis sopra riportato, sotto il profilo del contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto, secondo l’assunto del ricorrente, il citato articolo di legge, laddove impone dei rigorosi limiti distanziali delle sale giochi rispetto a un catalogo di siti individuati come “luoghi sensibili”, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo dell’attività d’impresa, di per sé lecita, dall’intero territorio del Comune di Appiano in cui si trova la sala dedicata da lui gestita, se non dall’intero territorio provinciale, nel senso che i suddetti prescritti limiti renderebbero praticamente impossibile installare sale da gioco e sale dedicate nella quasi totalità del territorio comunale;

 

Considerato che la medesima questione di costituzionalità era già stata sollevata nell’ambito di altri giudizi su vicende analoghe a quella che ne occupa, definiti con sentenze di questo Tribunale nn. 341/2016, 16/2017, 17/2017, 31/2017, 15/2017, con le quali è stato tra l’altro respinto il motivo su essa incentrato;

Rilevato che le menzionate pronunce sono state appellate e che il C.d.S con ordinanza n. 03309/2017, riuniti i ricorsi per identità delle questioni sottoposte al suo vaglio, e considerata la rilevanza che la verifica del prospettato effetto espulsivo della norma sospettata d’incostituzionalità assume in sede di delibazione sulla non manifesta infondatezza della profilata questione di legittimità costituzionale, rilevanza “che non può che passare attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco di cui all’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992, inciso dalla disposizione legislativa in esame”, ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica volta ad accertare l’incidenza dei limiti prescritti dalla disposizione in discorso sul mercato de quo e sul comportamento dei consumatori;

Preso atto del fatto che nella memoria conclusionale il ricorrente ha chiesto di rinviare la discussione del ricorso in attesa dell’esito della suddetta CTU e della conseguente determinazione del Giudice d’appello sulla questione di costituzionalità, pregiudiziale anche alla definizione del presente giudizio”.

 

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