“Il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2010 e nel 2012, non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione
“Il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2010 e nel 2012, non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e nemmeno per individuare i giochi leciti. E’ intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate.
L’obbligo di rimuovere i suddetti apparecchi da gioco leciti colpisce, in via diretta, il titolare della licenza di pubblico esercizio, in quanto unico soggetto che ha la disponibilità esclusiva del locale. D’altra parte, l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti”.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Tar Bolzano nel respingere il ricorso di un esercente che opponeva all’amministrazione comunale la possibilità di disinstallare gli apparecchi a causa dei vincoli contrattuali con il proprietario/noleggiatore degli stessi.
“La norma imperativa sopravvenuta – continua il giudice – determina la risoluzione, di diritto, dei contratti in contrasto con le disposizioni ivi previste, senza che, perciò, il titolare della licenza possa legittimamente appellarsi a quei rapporti contrattuali (e alla asserita presunta inerzia del concessionario intimato dal titolare della licenza alla rimozione) per evitare la rimozione degli apparecchi imposta dalla norma imperativa sopravvenuta. La norma provinciale che impone la rimozione degli apparecchi da gioco leciti non incide in alcun modo sul funzionamento della rete telematica dei giochi leciti: “Invero, con il citato criterio di localizzazione, la norma si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica”.
PressGiochi
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