“Le prime misure volte a vietare l’installazione di apparecchi da gioco nelle zone c.d. sensibili sono state adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 22 novembre 2010,
“Le prime misure volte a vietare l’installazione di apparecchi da gioco nelle zone c.d. sensibili sono state adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13. Solo due anni dopo, con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, il legislatore statale, ha adottato “misure di prevenzione per contrastare la ludopatia”. Sennonché, nonostante il lodevole intento espresso nella rubrica dell’art. 7, nella loro stesura finale, le misure adottate si rivelano blande rispetto alla finalità che lo stesso legislatore si era dato; e la loro attuazione, oltretutto, viene rimandata nel tempo”. Con queste parole i giudici del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano hanno regitteto il ricorso di un bar di Bolzano che contestava la norma provinciale.
Come hanno spiegato i giudici nella sentenza “Il comma 1-bis del citato art. 11 della legge provinciale n. 58 del 1988, aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13 così recita: “Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione”.
Dunque l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2012 ha disposto la rimozione, entro due anni dall’entrata in vigore del predetto comma 1-bis (15 dicembre 2010) degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, già installati”.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità della norma, ritenendo che essa vada ad incidere sul loro legittimo affidamento al mantenimento di quei giochi leciti nell’esercizio pubblico; che la norma, in altre parole, vada ad “inibire un diritto acquisito”.
Come osservato dal il Collegio, il richiamo all’art. 86 del TULPS non è pertinente. “Invero, in base all’art. 88, comma 4, TULPS, la semplice licenza di pubblico esercizio legittima la messa a disposizione di giochi leciti, senza bisogno di ottenere una licenza ai sensi dell’art. 86. Per la stessa ragione non può affermarsi che la citata normativa provinciale incida retroattivamente su alcun provvedimento di autorizzazione alla tenuta di quei giochi.
Il legislatore provinciale si è limitato ad esercitare la propria competenza legislativa nella materia sociale della tutela dei minori e nella materia di tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva; ciò a prescindere dalla collocazione delle disposizioni stesse nella legge provinciale sugli esercizi pubblici, come lascia chiaramente intendere la sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 2011, n. 300, che ha vagliato e sancito la legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1-bis della legge provinciale n. 58 del 1988, aggiunto dall’art. 2, comma 2, della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13.
In sostanza, per effetto delle modifiche sopra richiamate, i titolari di licenze di pubblico esercizio, che prima della riforma potevano mettere a disposizione i giochi leciti di cui si tratta senza alcun limite, ora possono continuare a farlo solo se i locali non si trovano nel raggio di 300 metri dai siti sensibili e, se gli apparecchi da gioco sono già installati, sono tenuti a rimuoverli entro il 15 dicembre 2012”.
Sul principio di libera iniziativa economica, spiegano che “non è ravvisabile alcuna violazione del principio della libertà d’iniziativa economica, “poiché le disposizioni censurate si basano su un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensì su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni, e, dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”.
Osserva il Collegio, inoltre, che la libertà economica privata non è assoluta, restando affidato al legislatore il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché essa possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|