24 Novembre 2024 - 07:01

Tar Bolzano accoglie ricorso di una sala VLT sulle distanze

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano accoglie (in parte) il ricorso di una sala VLT contro la Provincia Autonoma di Bolzano,  2) del provvedimento del 28.11.2016,

08 Febbraio 2018

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano accoglie (in parte) il ricorso di una sala VLT contro la Provincia Autonoma di Bolzano,  2) del provvedimento del 28.11.2016, di autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), R.D. 18.6.1931, n. 773 denominati VLT – Videoterminali e ciò limitatamente alla sola prescrizione ivi contenuta di validità della licenza di anni 2 dalla data di suo rilascio”. Il Tribunale amministrativo infatti, fa riferimento alla norma transitoria adottata dalla Provincia Autonoma che è stata introdotta con la legge provinciale 10 del 2016. Il Tar ha ribadito che l’obiettivo della  disposizione è di garantire quegli esercizi che erano originariamente in possesso della licenza, e rispettavano le distanze dai luoghi sensibili, ma che dopo le nuove regole si sono ritrovati nel raggio di 300 metri dai nuovi siti. In questo caso, la legge accorda un periodo di due anni per trasferire l’attività in altra sede, oppure per rimuovere gli apparecchi da gioco.

Per il Tar tale limite non sarebbe regolare infatti:

“Un’interpretazione in tal senso della disciplina di settore (art. 5bis, comma 1bis, della legge provinciale n. 13/1992 ed art. 20, comma 4 della legge provinciale n. 10/2016) si prospetterebbe lesiva dei principi di certezza del diritto, del tempus regit actum e della proporzionalità dell’attività amministrativa, con conseguenti profili di dubbia costituzionalità. In conclusione, l’atto recante per motivi aggiunti è da accogliere e l’impugnata autorizzazione limitatamente alla prescrizione ivi contenuta di validità di anni due dalla data del suo rilascio. L’amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi nel senso di cui in motivazione”.

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