Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto in parte il ricorso di una sala VLT contro il comune di Egna (BZ) sul termine di durata
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto in parte il ricorso di una sala VLT contro il comune di Egna (BZ) sul termine di durata della licenza rilasciata dalla Provincia Autonoma.
Il Tribunale infatti “dichiara l’improcedibilità del primo per sopravvenuta carenza d’interesse e accoglie i secondi, annullando, per l’effetto il provvedimento con essi impugnato, nella sola parte in cui indica in 2 anni dalla data del suo rilascio il limite di validità del medesimo”.
Il ricorso è dovuto al periodo transitorio che viene previsto nella legge provinciale del maggio 2016, che va a inasprire quella del 2010.
Spiega il Tar: “Oggetto del presente gravame, introdotto con ricorso notificato alla Provincia Autonoma di Bolzano, al Comune di Egna, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché alla Questura di Bolzano il 6.12.2016, successivamente integrato con motivi aggiunti notificati alle medesime Amministrazioni il 3.2.2017, è la limitazione biennale dell’efficacia dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. B), del R.D. n. 773/1931, denominati VLT – Videoterminali, con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria nell’esercizio della Sala giochi con sede a Egna in via Bolzano, n. 93, emessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore della ricorrente in data 16.11.2016 e ripetuta, con motivazione integrata e valenza sostitutiva della prima, il 28.11.2016.
A fondamento di entrambe le impugnative la ricorrente deduce l’illegittimità della contestata limitazione biennale dell’efficacia dell’autorizzazione in questione, sul rilievo che alla medesima sarebbe applicabile il termine di validità quinquennale previsto in via generale dall’art. 5 bis della L.P. n. 13/1992”.
Per il tribunale: “non può, dunque, che ritenersi l’illegittimità della limitazione biennale contenuta nell’autorizzazione impugnata con i motivi aggiunti, posto che essa, investendo una sala giochi che non insiste nella prescritta fascia di rispetto posta a tutela dei siti sensibili individuati dalla normativa vigente, non poteva che avere validità quinquennale in applicazione dell’art. 5 bis, comma 1, della L.P. n. 13/1992”.
PressGiochi
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