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Taglio slot machine: il Tar Lazio autorizza Sapar a visionare i dati ADM sulla riduzione attuata dai concessionari

La Seconda Sezione del Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Sapar contro la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di negare l’accesso ai dati/resoconti, relativi a ciascun

28 Agosto 2018

La Seconda Sezione del Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Sapar contro la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di negare l’accesso ai dati/resoconti, relativi a ciascun concessionario, della verifica dell’intervenuta riduzione del numero di nulla osta attivi al 31.12.2017.

Per il giudice amministrativo “solo attraverso la conoscenza di tali atti essi possono in definitiva accertare se effettivamente il/i concessionario/i con cui intrattengono i rapporti si siano o meno correttamente comportati nei riguardi delle singole associate alla SAPAR imponendo determinate riduzioni di apparecchi”.

Per tali ragioni il giudice amministrativo ha deciso di consentire l’accesso, mediante ostensione ed estrazione di copia, “agli atti indicati nella domanda proposta dalle ricorrenti, ancora non ostesi, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, a mezzo PEC, della presente sentenza”.

 

 

 

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Di seguito la sentenza integrale:

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2018, proposto da
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative – SAPAR e Unigames S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli Avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi e Francesco Bertelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vinti & Associati in Roma, via Emilia n. 88;

contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale successore ex lege dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Codere Network S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Lattanzi e Giovanni Zampetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

per l’annullamento

dell’atto, ricevuto a mezzo pec in data 29.01.2018, ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE.0012283.29-01-2018-U, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi – Ufficio Apparecchi da Intrattenimento si è pronunciata in merito all’istanza inviata dalle odierne ricorrenti in data 8.01.2018, negando l’accesso alle note prot. 132710 del 30.11.2017, nonché ai dati/resoconti, relativi a ciascun concessionario, della verifica dell’intervenuta riduzione del numero di nulla osta attivi al 31.12.2017 e consentendo l’accesso alle note prot. 106793 del 6.10.2017 solo previa eliminazione dei dati di pertinenza dei concessionari;

e per i conseguenti accertamento del diritto delle ricorrenti ad accedere alla documentazione richiesta e ordine di esibizione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Codere Network S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato:

che col presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative – SAPAR -, associazione di rappresentanza dei gestori, produttori e distributori di apparecchi per il gioco lecito e da intrattenimento, con circa 1.700 affiliati, e l’Unigame S.r.l., Società associata alla predetta SAPAR che, proprietaria di apparecchi c.d. “AWP”, esplica la propria attività imprenditoriale nel comparto dell’esercizio del gioco lecito, censurano la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui questa ha riscontrato la loro domanda di accesso ai dei dati/resoconti, relativi ciascun concessionario, della verifica, demandata all’Agenzia stessa, dell’intervenuta riduzione del numero di nulla osta relativi apparecchi per il gioco lecito attivi al 31.12.2017, nonché alle circolari/direttive dell’Agenzia recanti specifica del numero degli apparecchi AWP/N.O.E. facenti capo alle rispettive reti al 31.12.2016 e del numero dei medesimi apparecchi/N.O.E. da dismettere entro il 31.12.2017 ed a quelle indicanti le modalità per pervenire a tale riduzione;

che le odierne ricorrenti hanno fondato la loro riscontrata istanza di accesso documentale sulla “assoluta necessità (..) di conoscere con precisione i dati concernenti l’esatta incidenza della prima tranche di riduzione operata dai concessionari”, evidenziando che in mancanza di tali dati “viene di fatto preclusa (..) la possibilità di valutare avvedutamente se questi ultimi si siano o meno attenuti ai criteri di riduzione ai quali si è fatto superiore cenno”;

che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha consentito l’accesso unicamente alla nota prot. 106793 del 6.10.2017, nonché alle comunicazioni inviate singolarmente a ciascun concessionario circa i numeri della riduzione (di cui oggetto di ostensione, a titolo esemplificativo la nota prot. n. 128785 del 22.11.2017), previa eliminazione dei dati di pertinenza dei concessionari;

Ritenuto preliminarmente che, per poter comprendere l’oggetto dell’istanza di accesso, sia opportuno richiamare la normativa alla quale esso si riferisce;

Rilevato in proposito:

che, secondo l’art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015, “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2018; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.”;

che l’art. 6 bis della legge n. 50 del 2017 ha poi previsto: “La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.”;

che l’art. 1 del D.M. Economia e Finanze del 25.7.2017 ha stabilito: “Ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può essere superiore a:

a) 345.000 unità, alla data del 31 dicembre 2017;

b) 265.000 unità, alla data del 30 aprile 2018.”.

Secondo il successivo art. 2, recante Adempimenti dei concessionari: “1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede:

a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016;

b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.”;

Considerato che il diniego di accesso si fonda sulle seguenti considerazioni:

a) destinatari dell’obbligo di riduzione degli apparecchi sono i concessionari, mentre i gestori (le due ricorrenti sono un’associazione rappresentativa degli stessi ed una Società gestore) intrattengono rapporti direttamente con gli stessi concessionari, e non già con l’Agenzia;

b) quest’ultima non ha dettato specifiche modalità di riduzione, se non quelle riportate nelle previsioni normative su citate e nel D.M. del 25.7.2017;

c) le ricorrenti, chiedendo i risultati delle verifiche eseguite dall’Agenzia sulla riduzione degli apparecchi operata dai concessionari, vorrebbero porre in essere un controllo generalizzato della sua attività;

Ritenuto che entrambe le ricorrenti vantino invece un interesse, giuridicamente tutelato, all’ostensione ed acquisizione degli atti dai quali risulti l’intervenuta riduzione dei nulla osta da parte di ciascun concessionario, nonché di quelli presupposti richiesti;

Considerato:

che, infatti, solo attraverso la conoscenza di tali atti essi possono in definitiva accertare se effettivamente il/i concessionario/i con cui intrattengono i rapporti si siano o meno correttamente comportati nei riguardi delle singole associate alla SAPAR ed alla Società altra ricorrente, imponendo determinate riduzioni di apparecchi;

che, pertanto, l’acquisizione di tali atti è strumentale alla difesa delle proprie ragioni, giuridicamente tutelate;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso debba accogliersi, disponendo l’obbligo, per l’Agenzia resistente, di consentire l’accesso, mediante ostensione ed estrazione di copia, agli atti indicati nella domanda proposta dalle ricorrenti, ancora non ostesi, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, a mezzo PEC, della presente sentenza;

che le spese seguano la soccombenza rispetto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mentre debbano compensarsi rispetto a Codere Network S.p.A.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di consentire l’accesso documentale, nei modi di cui in motivazione;

– condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla rifusione delle spese di lite nella misura forfetaria di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, e le compensa rispetto a Codere Network S.p.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

 

 

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