Come i nostri associati ben sanno, l’art.4 della Legge 37/2019 ha modificato i criteri di istituzione delle rivendite ordinarie e speciali e quelli dei trasferimenti, prevedendo una distanza minima di
Come i nostri associati ben sanno, l’art.4 della Legge 37/2019 ha modificato i criteri di istituzione delle rivendite ordinarie e speciali e quelli dei trasferimenti, prevedendo una distanza minima di metri 200 tra un punto vendita e l’altro e sostituendo il vecchio criterio della produttività di zona con il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.
Tali criteri generali hanno poi trovato dettagliata applicazione nel D.M. 51/2021 entrato in vigore nel maggio scorso con sostanziali modifiche al D.M.38/2013.
Su tutta la materia la nostra Associazione non ha mancato di esprimere riserve sia con note scritte sia con interventi critici nelle riunioni organizzate dall’Agenzia Dogane e Monopoli puntualmente portate a conoscenza degli associati.
Un punto a favore delle tesi della U.I.T. viene segnato dalla recentissima sentenza del Tar Lazio n.6609 – sezione seconda – pubblicata il 4 giugno scorso.
I Giudici capitolini hanno accolto il ricorso presentato dalla Rivendita ordinaria n.3 di Empoli alla quale il competente Ufficio dei Monopoli per la Toscana aveva respinto l’istanza di trasferimento fuori zona sul presupposto che in quel Comune era superato il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti.
I Giudici del TAR Lazio hanno deciso con una sentenza in forma semplificata, una procedura che di solito si usa quando il caso sottoposto all’esame del Collegio giudicante è di semplice e pacifica soluzione.
Molto interessanti le motivazioni di cui si riportano i passaggi più significativi:
‘’ il rispetto del rapporto tra numero di rivendite e popolazione è previsto espressamente per i casi di istituzione di nuove rivendite mentre per l’esame delle domande di trasferimento delle rivendite il suddetto requisito (che ha sostituito quello della redditività è previsto solo ‘’ove applicabile’’
Contestando e smontando la tesi dell’Agenzia che ritiene sempre applicabile il requisito in oggetto anche ai trasferimenti fuori zona la sentenza sviluppa tesi e concetti di straordinario significato inserendosi nel solco già tracciato dal Consiglio di Stato in ordine ad una impostazione meno dirigistica da parte dell’Agenzia : ‘’ il Collegio ritiene che la disciplina nazionale che prevede vincoli al libero esercizio dell’attività economica, per quanto funzionale alla tutela degli interessi pubblici sottesi alla necessaria regolamentazione del settore di riferimento, è pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria, con la conseguenza che nei casi dubbi va sempre data prevalenza all’interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell’attività di impresa’’. Sembra intravedersi in queste parole un nuovo rischio di infrazione da parte della Comunità Europea nei confronti dell’Italia, preoccupazione che la UIT ha chiaramente rappresentato all’Agenzia.
Ritornando alla sentenza il Tar conclude:
-non è giustificabile l’applicazione del criterio del rapporto rivendite/popolazione nei casi di trasferimenti fuori zona di rivendite ricadenti nello stesso comune,
-è irragionevole subordinare l’autorizzazione al trasferimento fuori zona al predetto rapporto in quanto il trasferimento non modifica il rapporto esistente, con la conseguenza che il diniego si presenta come un ingiustificato ed inaccettabile vincolo all’attività di impresa;
-non coglie nel segno la difesa di A.D.M. secondo cui il rispetto del rapporto sarebbe necessario per evitare una sovrabbondanza di offerta di prodotti da fumo in alcune zone in quanto la verifica rivendite popolazione viene effettuata sull’intero territorio comunale e non con specifico riferimento ad una determinata zona ragion per cui esse non appare idonea a raggiungere lo scopo cui sarebbe preordinata: il trasferimento di una rivendita all’interno dello stesso comune aumenterà l’offerta di prodotti da fumo in una zona ma, al contempo, comporterà la diminuzione dell’offerta in un’altra zona con un effetto neutro sul territorio comunale nel suo complesso.
Questa ultima pertinente osservazione di fatto mette in discussione, per non dire che lo annulla, anche il comma 5 bis dell’art.10 del D.M.51 nella parte in cui introduce l’altro assurdo requisito della distanza tra il locale ove si svolte l’attività e quello ove ci si vuole trasferire.
Sono temi sui quali la U.I.T. non farà mancare il suo costante impegno in difesa della categoria. Già questa sentenza è un primo motivo di chiarezza e di soddisfazione.
PressGiochi
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