24 Novembre 2024 - 17:58

Superenalotto: sul contratto tra concessionario e ricevitore interviene il giudice ordinario

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha rinviato al Tribunale di Milano il ricorso di una ricevitoria del Superenalotto alla quale Sisal aveva ricolto il contratto a causa del

29 Agosto 2016

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha rinviato al Tribunale di Milano il ricorso di una ricevitoria del Superenalotto alla quale Sisal aveva ricolto il contratto a causa del trasferimento della attività commerciale senza la prescritta autorizzazione” della concessionaria.

Per il giudice veneto, il contratto sottoscritto tra Sisal s.p.a., e il ricorrente, in quanto contratto di diritto privato mediante il quale la concessionaria del servizio di raccolta dei giochi numerici affida a soggetti terzi l’uso del terminale da essa installato presso gli esercizi commerciali di quest’ultimi, i quali impiegano esclusivamente le applicazioni predefinite dalla stessa concessionaria, tra cui la lettura delle schede di gioco precompilate dai giocatori. Il titolare del punto vendita non assume pertanto alcuna pubblica funzione, essendo soltanto abilitato al materiale utilizzo del terminale installato presso la propria attività commerciale.

 

 

“A ben vedere, il rapporto concessorio in forza del quale la difesa di parte ricorrente ritiene sussistere nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si rinviene tra il titolare del punto vendita e la concessionaria del servizio nazionale di raccolta dei giochi, bensì tra quest’ultima e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in forza di apposita convenzione di concessione stipulata in data 26 settembre 2009 all’esito della relativa procedura di evidenza pubblica.

 

Il petitum sostanziale della presente controversia non concerne l’esistenza della concessione di servizio pubblico o l’esercizio dei poteri autoritativi ad essa connessi, bensì l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 15, lett. a), del contratto stipulato tra Sisal s.p.a. e l’odierno ricorrente, del cui corretto utilizzo va quindi investito, quale giudice naturale munito di giurisdizione, il giudice ordinario da individuarsi, in forza dell’art. 20 del citato contratto, nel Tribunale di Milano, innanzi al quale la controversia andrà riassunta nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda”.

 

PressGiochi

 

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