Stanleybet comunica che “Giudici nazionali scrivono e confermano che la scelta della società di non partecipare alla gara Monti non va qualificata come una libera scelta imprenditoriale ma lo Stato
Stanleybet comunica che “Giudici nazionali scrivono e confermano che la scelta della società di non partecipare alla gara Monti non va qualificata come una libera scelta imprenditoriale ma lo Stato italiano ha reso impossibile conseguire a condizioni di eguaglianza concorrenziale i titoli necessari a svolgere l’attività di organizzazione di scommesse. Non si possono applicare sanzioni all’operatore Stanleybet che ha svolto tale attività in assenza di titoli abilitativi”.
“Una sentenza- prosegue Stanleybet- che mette la parola fine ai contrasti giurisprudenziali. Il titolare del centro Stanleybet che prima di aprire ha chiesto alla Questura il rilascio della licenza e l’organo amministrativo ha negato il rilascio per la mancanza del titolo concessorio, non può essere sequestrato e non può subire sequestri perché l’operatore Stanleybet è stato discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano. Per la prima volta, la Corte di Cassazione III Sezione penale, ha confermato, con pronunzia definitiva, che l’operatore Stanleybet è stato ostacolato e limitato da regole in contrasto con il diritto eurounitario. Con sentenza depositata in data odierna la Suprema Corte di Cassazione Terza Sezione Penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano avverso l’ordinanza di disapplicazione della normativa italiana emessa dal Tribunale del Riesame di Milano che accoglieva il ricorso ex art.324 c.p.p. proposto dall’avv. Daniela Agnello nell’interesse del centro Stanleybet”.
“La Corte di Cassazione-prosegue Stanley- ha dichiarato che il ricorso del Pubblico Ministero è infondato. La Corte di Cassazione ha statuito che “il ricorso è infondato alla luce delle recenti pronunce dalla Corte di Giustizia (sentenza Corte di Giustizia in data 28/01/2016, Laezza, C 375/2014 e ordinanza in data 07/04/2016 nella causa C-65/2015), nei termini contrari all’assunto del P.M. Nelle citate pronunce, la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Frosinone e di Bari, ha concluso che «occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.
“Pertanto l’ordinanza del Tribunale di Milano- concludono- in linea con le pronunce citate della Corte di Giustizia è corretta”.
PressGiochi
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