23 Dicembre 2024 - 16:55

Sostituzione Awp con payout al 68%: ADM avvia procedura straordinaria. Obbligatoria coincidenza numero apparecchi e identità proprietario/gestore/possessore delle richieste

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha avviato una procedura straordinaria per snellire e velocizzare da parte dei Monopoli il processo di sostituzione degli apparecchi con le nuove Awp con

30 Gennaio 2019

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha avviato una procedura straordinaria per snellire e velocizzare da parte dei Monopoli il processo di sostituzione degli apparecchi con le nuove Awp con payout al 68%.

Come spiega la circolare diramata in queste ore ai concessionari di rete “l’art. 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede un incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi Awp a partire dal 1° gennaio 2019.

Al medesimo comma, in relazione ai predetti apparecchi,il legislatore ha altresì disposto che “…la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 68%”.

Si pone, pertanto, la necessità di salvaguardare il gettito atteso dall’incremento del Preu, assicurando nel contempo gli operatori del settore la possibilità di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con payout al 68%, fermo restando il rispetto della previsione contenuta nell’art. 1 , comma 922 della legge n. 208/2015, ai sensi della quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di titoli autorizzatori “che non siano sostitutivi di nulla osta in esercizio”, nonché delle previsioni contenute nell’art. 6 bis del dl n. 50/2017 e del successivo DM 25.07.2017 che fissano il numero massimo complessivo di nulla osta di esercizio nella cifra di 265.000.

Ne consegue che il rilascio di nulla osta relativi ad apparecchi AWP per i quali si domanda l’adeguamento della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite è consentito soltanto a condizione che la relativa istanza sia riferibile alla sostituzione di un corrispondente numero di apparecchi.

Per le finalità indicate, in relazione alla presumibile richiesta massima che potrebbe caratterizzare il primo periodo dell’anno, è introdotta una procedura straordinaria, a carattere temporaneo, che consentirà di snellire e, nel contempo, velocizzare, anche da parte degli uffici dei monopoli competenti, il processo di sostituzione degli apparecchi”.

 

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa sapere altresì che la procedura permetterà di dare assoluta priorita, delle richieste di emissione di NOE presentate ai fini della sostituzione degli apparecchi in esercizio con apparecchi abilitati a restituire un pay out inferiore.

Gli apparecchi in relazione ai quali vengono presentate dette istanze di sostituzione devono intendersi esclusi dall’applicazione del decreto direttoriale 30.03.2018, n. 38169, limitatamente al periodo di vigenza della procedura straordinaria.

 

 

Modalità operative –  I concessionari in indirizzo potranno avvalersi della procedura straordinaria presentando contestualmente richiesta della sostituzione per modifica del pay out e del rilascio di nuovi N.O.E. relativamente ad un egual numero di apparecchi;  la predetta richiesta deve riferirsi al medesimo proprietario/gestore/possessore.

Nell‘ambito della procedura straordinaria, non potranno essere lavorate richieste di sostituzione per  modifica del pay out in cui non risulti né globalmente, né parzialmente la coincidenza del numero di apparecchi interessati e dei corrispondenti proprietari/gestori/possessori.

 

Gli Uffici dei Monopoli provvederanno alla verifica della coincidenza sia del numero di apparecchi che dell’identità del proprietario/gestore/possessore.

 

“Allo scopo di salvaguardare la continuità dei flussi erariali e tenuto conto dell’esigenza degli operatori del settore di ridurre le tempistiche connesse alla sostituzione degli apparecchi, – spiega la circolare -con particolare riferimento alla spedizione e allo smistamento dei documenti da/verso i concessionari, per consentire a questi ultimi di dare celere corso alle procedure interne finalizzate alla modifica/sostituzione, é possibile, nelle more della vigenza della delineanda procedura straordinaria, presentare la richiesta di modifica/sostituzione secondo il modello allegato, pur nella temporanea materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio, che dovranno essere comunque improrogabilmente riconsegnati entro venti giorni solari a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di modifica/sostituzione”.

 

 

 

“La procedura straordinaria – fa sapere infine ADM – non esclude la possibilità di avvalersi delle consuete procedure amministrative disponibili nelle ipotesi di “subentro” di un proprietario/gestore/possessore ad un altro, senza alcuna variazione in ordine ai concessionario di riferimento o all’apparecchio, nonché delle procedure concordate di trasferimento di apparecchi da un concessionario all’altro. In tal caso si procederà con la ordinaria procedura di dismissione degli apparecchi da sostituire, con contestuale riconsegna della smart card e dei titoli autorizzatori e successive applicazione del decreto direttoriale 30.03.2018, n. 38169. Tali richieste saranno gestite dagli Uffici con gli ordinari termini amministrativi, dando priorità, pertanto, alle istanze presentate nell’ambito della delineanda procedura straordinaria.

L’Agenzia svolgerà un monitoraggio costante sull’efficacia della misura, anche in relazione al numero di richieste che perverranno, riservandosi, quindi, la facoltà di estendere il periodo – comunque non oltre il 30 aprile 2019 o di limitarlo.

Al termine del periodo in cui sarà in vigore la procedure straordinaria, gli Uffici tratteranno le richieste di emissione di NOE, anche disgiuntamente rispetto alla necessaria identità di concessionario-proprietario/gestore/possessore, che non siano state concluse precedentemente, sempre nel rispetto del numero massimo complessivo di nulla osta di esercizio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 50/2017 e al successivo D.M. 25.07.2017.

In questa sede si sensibilizzano i concessionari in indirizzo a valutare l’opponunità di privilegiare la scelta prioritaria della procedura straordinaria, procrastinando, ove non strettamente necessario nell’immediato, la presentazione di richieste con diverse caratteristiche, con ciò consentendo altresì di massimizzare l’efficienza e l’operato degli Uffici dei Monopoli competenti all’attività autorizzatoria”.

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